Istanza ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal carcere: non serve l’allegazione di un documento di identità da parte della persona detenuta (Riccardo Radi)

Tribunale di Roma e “il protocollo in uso presso il locale Tribunale” bacchettati dalla cassazione.

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 12788/2026 ha stabilito che in presenza della ricezione dell’atto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del direttore del carcere, non costituisce elemento essenziale ai fini dell’ammissibilità dell’istanza l’allegazione di un documento di identità da parte della persona detenuta.

Il diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stato motivato, tanto in sede di presentazione dell’originaria istanza quanto in sede di successiva opposizione, con riferimento all’incertezza sulle esatte generalità della richiedente, attesa la mancata produzione di un documento di identità idoneo a far dedurre la coincidenza tra soggetto scrivente e generalità fornite.

A tale proposito, il giudice dell’opposizione ha richiamato la consolidata giurisprudenza di questa Corte in base alla quale è legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui vi sia incertezza in ordine alle generalità dell’istante, essendo impedita per tale ragione la verifica sulle condizioni per l’ammissione al beneficio (Sez. 4, n. 38009 del 09/06/2023, Rv. 284957). 3. Il richiamo non è pertinente.

Nel caso di specie, va fatta applicazione della disposizione contenuta nell’art.93 del T.U. emesso con D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, ai sensi del quale “Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l’articolo 123 del codice di procedura penale”; disposizione ai sensi della quale tutte le istanze o dichiarazioni presentate dal detenuto devono essere ricevute da parte del direttore del carcere; con la conseguenza che il requisito dell’autenticazione prescritto a pena di inammissibilità dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 78 si deve ritenere soddisfatto in considerazione del deposito mediante la ricezione del direttore del carcere, il quale, per la sola circostanza di riceverlo, ne attesta la provenienza dal soggetto dal quale quelle dichiarazioni vengano rese (Sez. 4, n. 8919 del 02/02/2012, Rv. 251989).

Contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale, dunque, in presenza della ricezione dell’atto da parte del direttore del carcere, non costituisce elemento essenziale ai fini dell’ammissibilità dell’istanza l’allegazione di un documento di identità da parte della persona detenuta.

La stessa, nel caso di specie, aveva peraltro affermato che il già menzionato documento era depositato presso l’ufficio matricola del carcere di Pisa, agevolmente verificabile al fine del riscontro delle generalità.

La motivazione dell’ordinanza di inammissibilità è dunque inficiata dalla violazione delle disposizioni applicabili nella fattispecie concreta; ragione per la quale deve disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Roma per il seguito di competenza.

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