Acquisizione di sentenze irrevocabili nel giudizio penale: possibile anche per quelle emesse da giudici diversi da quello penale, ferma restando la loro libera valutabilità (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 12734/2026, 25 marzo/7 aprile 2026, ha ritenuto acquisibili, a norma dell’art. 238-bis cod. proc. pen., anche le sentenze pronunciate da giudici diversi da quello penale, precisando comunque che tali decisioni sono liberamente valutabili o comunque debbono essere valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen., ai fini della prova del fatto in esse accertato.

Deve innanzitutto chiarirsi la portata del giudicato relativo all’esercizio di altre giurisdizioni, diverse da quella penale, nell’ambito del procedimento penale (cfr. anche in motivazione Sez. 3, n. 17855 del 19/03/2019, Rv. 275702 – 01). 

Rileva innanzitutto l’art. 238-bis cod. proc. pen per cui “fermo quanto previsto dall’articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192 comma 3”. 

In ordine alla predetta previsione normativa si è ampiamente discettato circa la sua portata. Con riferimento, in particolare, alla rilevanza del giudicato civile nel procedimento penale si è richiamato proprio tale articolo per sostenere l’utilizzabilità e l’efficacia delle sentenze civili nel processo penale, e per trarre da tale premessa la conclusione della vincolatività degli accertamenti in queste contenuti. 

All’opposto, si è sostenuto, secondo un consistente orientamento della giurisprudenza di legittimità, e parte della dottrina, che l’utilizzo delle sentenze irrevocabili, acquisite ai fini della prova dei fatti in esse accertati ex art. 238-bis cod. proc. pen., riguarderebbe esclusivamente quelle rese in altro procedimento penale e non anche quelle rese in un procedimento civile (cfr., tra le tante: Sez. 5, n. 41796 del 17/06/2016, Rv. 268041-01; Sez. 5, n. 14042 del 04/03/2013, Rv. 254981-01; Sez. 4, n. 28529 del 26/06/2008, Rv. 240316-01).

A sostegno di tale indirizzo si sono evidenziate, innanzitutto, sia «le evidenti e sostanziali asimmetrie in ordine alla valutazione della prova che caratterizzano i due diversi ordinamenti processuali», sia il dato letterale che fa riferimento alle sentenze «irrevocabili», termine, quest’ultimo, come tale da intendersi relativo esclusivamente a quelle penali, anche perchè́ non evoca, si è osservato, il giudizio civile, a differenza del precedente art 238 cod. proc. pen., con il quale fa sistema.

Si osserva, inoltre, che la disciplina di cui agli artt. 2, comma 1, e 3, comma 4, cod. proc. pen. riconosce «al giudice penale una cognizione esclusiva su ogni questione di fatto e di diritto da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito, attribuendosi solo alle decisioni irrevocabili del giudice civile in materia di stato di famiglia e di cittadinanza efficacia di giudicato nel procedimento penale».

Si aggiunge, ancora, che, significativamente, facendo evidentemente riferimento agli attuali articoli 651 e ss. cod. proc. pen., «l’ordinamento disciplin[a] l’efficacia del giudicato penale in altri giudizi, ma non il contrario, e che la revisione della sentenza penale [è] prevista a seguito di un giudicato civile, ma solo nel caso (art. 630, lett. b del codice di rito) di condanna pronunziata a seguito di sentenza – riguardante le questioni di cui agli artt. 3 e 479 c.p.p. – che sia stata successivamente revocata», con disposizione rimasta immutata dopo l’introduzione dell’art. 238-bis cod. proc. pen.  In ogni caso, anche parte della dottrina e alcune decisioni con cui si esclude la riferibilità della regola di cui all’art. 238-bis cod. proc. pen. alle sentenze civili o amministrative passate in giudicato, ritengono comunque di riconoscere a queste pronunce un’efficacia dimostrativa nel processo penale. In particolare, in giurisprudenza si è osservato che, «ai fini della prova dei fatti in esse accertati, le sentenze rese da un’autorità̀ giudiziaria diversa dal giudice penale, ancorché definitive, […] una volta acquisite agli atti del dibattimento sono liberamente valutabili ai fini della decisione» (in particolare, Sez. 5, n. n. 41796 del 2016, cit.). In dottrina, invece, il limite all’applicabilità della previsione di cui all’art. 238-bis cod. proc. pen., in quanto «del tutto inspiegabile», è stato ritenuto suscettibile di superamento mediante il ricorso alla categoria della prova atipica ex art. 189 cod. proc. pen.

Al contrario non mancano decisioni di legittimità, e interventi di altra parte della dottrina, che ritengono acquisibili, a norma dell’art. 238-bis cod. proc. pen., sentenze pronunciate da giudici diversi da quello penale, spesso precisando espressamente che tali decisioni sono liberamente valutabili o comunque debbono essere valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen., ai fini della prova del fatto in esse accertato (così, in particolare: Sez. 3, n. 1628 del 28/10/2015, dep. 2016, Rv. 266328-01; Sez. 6, n. 10210 del 24/02/2011, Rv. 249592-01; Sez. 3, n. 39358 del 24/09/2008, Rv. 241038-01).

Secondo tale orientamento, quindi, sentenze irrevocabili sono anche quelle pronunciate da un giudice diverso da quello penale.

Tale ultimo indirizzo merita condivisione sicché devono ritenersi utilizzabili, ai fini della prova del fatto in esse accertato, le decisioni irrevocabili pronunciate in un giudizio civile o amministrativo, fermo restando che le stesse non sono vincolanti per il giudice penale, ma debbono essere valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen. e si deve osservare al riguardo che non appaiono decisivi, in senso contrario, né l’argomento testuale desunto dalla locuzione «sentenze divenute irrevocabili», né quello relativo all’asimmetria tra forme e regole di accertamento del processo penale e forme e regole di accertamento del processo amministrativo.

Ciò perché, da una parte, il riferimento testuale dell’art. 238-bis cod. proc. pen. alle «sentenze divenute irrevocabili» non costituisce, di per sé, ostacolo difficilmente superabile, per la sola ragione per cui le sentenze civili o amministrative definitive vengono normalmente individuate menzionandone il «passaggio in giudicato».

E invero appare pertinente, come già precisato dalla Suprema Corte, (Sez. 3, n. 17855 del 19/03/2019, cit.)  la presenza di una disposizione contenuta nel medesimo capo VII dello stesso titolo II dello stesso libro III del codice di procedura penale,  quale è l’art. 236, che nell’indicare i documenti acquisibili ai fini del giudizio sulla personalità, richiama anche le «sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano»: l’impiego dell’aggettivo indefinito «qualunque» subito prima della parola «giudice» sembra chiaramente indicare come, nel codice di procedura penale, proprio in tema di prova documentale, la categoria dell’irrevocabilità sia riferibile anche a sentenze emesse da un giudice non penale.

Significativo è anche il dato per cui l’art. 3 cod. proc. pen., per le questioni sullo stato di famiglia o di cittadinanza, attribuisce «efficacia di giudicato», testualmente, alla «sentenza irrevocabile del giudice civile».

Può quindi riconoscersi che, nel linguaggio del codice di procedura penale, la categoria della sentenza irrevocabile è riferibile anche a sentenze emesse da un giudice diverso da quello penale.

Neppure appare risolutivo l’altro rilievo che evidenzia «le evidenti e sostanziali asimmetrie in ordine alla valutazione della prova che caratterizzano i due diversi ordinamenti processuali». Ciò perché, secondo la consolidata giurisprudenza, anche la sentenza di patteggiamento può essere utilizzata a fini probatori in altro procedimento penale, ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen. (così, tra le tante, Sez. 5, n. 12344 del 05/12/2017, dep. 2018, Rv. 272665-01, nonchè́ Sez. 5, n. 7723 del 12/11/2014, dep. 2015, Rv. 264058-01); né può valorizzarsi, in contrario, che tale conclusione si fonda sull’equiparazione, ex art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., della sentenza di patteggiamento a quella di condanna: è evidente la specificità della decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti quanto a materiale istruttorio utilizzabile e a criteri di valutazione della prova.  Inoltre, non può sfuggire l’importanza del combinato disposto di cui agli articoli 3 e 479 cod. proc. pen., quest’ultimo con disposizione di carattere generale perchè́ non limitata a specifiche tipologie di questioni, laddove consentono espressamente di utilizzare gli accertamenti compiuti in un processo civile o amministrativo ai fini della decisione dell’esistenza del reato.

Un argomento, di tipo sistematico, favorevole all’utilizzabilità degli accertamenti contenuti nelle sentenze civili o amministrative nel processo penale, sembra offerto proprio dalla disciplina posta dal predetto articolo 479 cod. proc. pen. Esso stabilisce, infatti, che – fuori dell’ipotesi in cui assumono rilievo vicende concernenti lo stato o la capacità delle persone, disciplinata dall’art. 3 cod. proc. pen. – «qualora la decisione sull’esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per la quale sia già̀ in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, può̀ disporre la sospensione del dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato»: dunque il legislatore esplicitamente riconosce efficacia di accertamento a tutte le sentenze civili o amministrative passate in giudicato, nell’ipotesi in cui sia stata disposta la sospensione del processo penale, ferme restando unicamente le condizioni costituite dalla pendenza della lite in sede extra-penale e dalla mancata previsione, in relazione ad essa, di disposizioni di legge contenenti «limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa».

Va tuttavia precisato che per ragioni di coerenza dell’ordinamento occorre anche riconoscere che l’efficacia di accertamento alle sentenze civili non può comunque essere limitata alla sola ipotesi in cui il giudice penale abbia disposto la sospensione del processo, pena l’irragionevolezza di un orientamento contrario: la “discrezionalità” nel decidere se sospendere il giudizio ed il presupposto della pendenza del procedimento civile o amministrativo sono elementi che si spiegano entrambi compiutamente con l’esigenza di salvaguardare la ragionevole durata del processo penale, ma non attengono alla attitudine della sentenza civile o amministrativa ad accertare fatti ai quali sono collegate conseguenze giuridiche.

Del resto, secondo la stessa giurisprudenza, in tema di sentenza civile l’efficacia di accertamento della stessa ove “irrevocabile”, sulle questioni concernenti lo stato o la capacità delle persone, si produce indipendentemente dalla sospensione del processo penale (cfr., in argomento, specificamente, Sez. 6, n. 33326 del 20/06/2007, Rv. 237496-01).

In proposito, infatti, va considerato che l’art. 3 cod. proc. pen., sebbene contempli una «efficacia di giudicato» a differenza dell’art. 479 cod. proc. pen., prevede anch’esso la sospensione del processo penale come vicenda “facoltativa” e non “obbligatoria”. Si è anche spiegato con la decisione prima citata, in maniera condivisibile, che neppure appare dirimente, infine, il rilievo per cui, tra i casi di revisione, l’art. 630, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. contempla solo l’ipotesi della revocazione della sentenza del giudice civile o amministrativo che abbia deciso una delle questioni previste dagli artt. 3 e 479 cod. proc. pen., e non anche l’ipotesi di revocazione di altra sentenza extra-penale. L’art. 630, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., può essere letto nel senso che è ammessa la revisione della sentenza o del decreto penale di condanna anche quando questa ponga il suo fondamento su una sentenza del giudice civile o amministrativo, acquisita agli atti del processo penale, pur se non vi sia stata sospensione di quest’ultimo (sull’ammissibilità della revisione ex art. 630, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. anche in caso di mancata sospensione del processo penale cfr. Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239399-01, sia pur in termini sintetici, e, ancor più̀ decisamente, Sez. 5, n. 3670 del 05/02/1992, Rv. 189788-01, dalla prima espressamente richiamata come conforme, nonchè́ la dottrina assolutamente prevalente).

Va comunque ricordato che quale che sia l’indirizzo sulla portata dell’art. 238-bis cod. proc. pen. alla luce di quanto sopra esposto, esso non implica una limitazione per il libero convincimento del giudice penale.

Invero, la giurisprudenza, anche nel caso di acquisizione di sentenze definitive rese in altri procedimenti penali, esclude l’esistenza di qualunque automatismo nel recepimento e nell’utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei giudizi contenuti nelle motivazioni di dette sentenze, dovendosi ritenere che il giudice penale conservi integra l’autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (cfr., tra le varie, Sez. 1, n. 11140 del 15/12/12015, dep. 2016, Rv. 266338-01, e Sez. 1, n. 12595 del 16/11/1998, Rv. 211768-01, nonchè Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018,). Si tratta di conclusione applicabile a tutte le sentenze acquisite ex art. 238-bis cod. proc. pen., e, quindi, anche nel caso queste siano sentenze emesse da giudici civili o amministrativi, coerente con la disciplina di cui agli artt. 2, 3 e 479 cod. proc. pen: secondo il principio generale, fissato dall’art. 2 cod. proc. pen., al giudice penale spetta il potere di risolvere autonomamente ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito.

L’unica disposizione che attribuisce espressamente «efficacia di giudicato» nel processo penale a sentenze extra-penali è l’art. 3, comma 4, con riferimento alla «sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza».

L’art. 479 cod. proc. pen., invece, non contiene una regola analoga, e, anzi, già la Relazione Preliminare al Codice di Procedura Penale (p. 191) osservava come la decisione emessa in sede civile o amministrativa, pur se passata in giudicato, non dovrebbe ritenersi vincolante per il giudice penale, fermo restando, per quest’ultimo, il dovere di motivare le ragioni del suo diverso avviso.

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