Reati ambientali: le differenze tra il delitto di impedimento del controllo e la contravvenzione di cui all’art. 137, comma 8, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Redazione)

La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 6294/2026 ha chiarito che il delitto di impedimento del controllo, di cui all’art. 452-septies cod. pen., differisce dalla residuale contravvenzione di cui all’art. 137, comma 8, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che sanziona, nel caso in cui il fatto non costituisca più grave reato, il solo titolare dello scarico che non consente l’accesso agli insediamenti ai soggetti deputati al controllo, in quanto ha natura di reato comune, punibile unicamente a titolo di dolo, con evento di danno o di pericolo rispetto alle funzioni di vigilanza e di controllo a tutela dell’ambiente e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto in termini di delitto di impedimento del controllo, in ragione delle molteplici condotte ostruzionistiche, di natura dolosa, poste in essere dall’imputato, da cui era derivato un concreto ostacolo alle attività di vigilanza.

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