Intercettazioni incostituzionali nei confronti del Senatore Stefano Esposito: chi sbaglia paga? (Leonardo Filippi)

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con sentenze depositate qualche giorno fa, hanno confermato le sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati torinesi coinvolti nel caso delle intercettazioni illegittime a carico dell’ex senatore del Partito democratico Stefano Esposito. 

La Corte di cassazione ha respinto i ricorsi del P.M.  e della G.U.P., confermando le sanzioni del C.S.M. per aver intercettato indirettamente il sen. Stefano Esposito tra il 2015 e il 2018 – in totale 446 intercettazioni – senza la necessaria autorizzazione del Parlamento, nonostante fosse senatore in carica.

Con la decisione delle Sezioni unite diventa così definitiva la sentenza disciplinare con la quale il C.S.M. aveva sanzionato i due magistrati torinesi, per le intercettazioni illecite a carico del sen. Esposito, imputato sulla base di captazioni non autorizzate, come stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 227/2023 e poi assolto. Per l’ex P.M. viene dunque confermata la perdita di anzianità di un anno e il trasferimento al tribunale civile, mentre per la giudice era stata disposta la censura.

La valutazione delle Sezioni unite

Per la Corte di cassazione la decisione del C.S.M. è immune da vizi procedurali e logici, ribadendo, anzi la «consapevole forzatura dei limiti normativi all’attività di indagine» imputata al P.M. torinese, che ha commesso una «grave violazione di legge», indicando quali fonti di prova a carico del sen. Esposito «le intercettazioni telefoniche, delle quali, invece, l’ufficio requirente non poteva in nessun caso avvalersi, sia che si trattassero di intercettazioni indirette, sia che le si volesse qualificare captazioni occasionali», in quanto prive dell’autorizzazione richiesta dalla legge per i parlamentari.

 La condotta del P.M.  è stata definita “grave ed evidente”, frutto di negligenza e ignoranza inescusabile, comportando anche un danno all’immagine di imparzialità della magistratura. Le Sezioni unite hanno dovuto ricordare ai due magistrati che «il legislatore, a garanzia della indipendenza e dell’autonomia delle Camere, ha dettato una disciplina volta chiaramente a tutelare quei valori a fronte di una attività investigativa, quale è quella che si realizza attraverso la captazione delle conversazioni, particolarmente invasiva della sfera di riservatezza del parlamentare». La Corte di cassazione chiarisce che, in materia, nessun errore è scusabile in quanto la disciplina non presenta «alcun margine di opinabilità nell’escludere ogni possibilità di utilizzazione nei confronti del parlamentare delle captazioni effettuate in assenza di autorizzazione preventiva, se intercettazioni indirette, o successiva, da richiedere in caso di acquisizione occasionale».

Nessun vizio motivazionale, per la Corte di cassazione, che parla di «superficialità delle scelte processuali» e, come già detto, di una «consapevole forzatura dei limiti normativi all’attività di indagine».

Così come motivato dal C.S.M., infatti, l’ex P.M. «era pienamente consapevole dell’obiettivo investigativo perseguito intercettando l’utenza di Giulio Muttoni dopo il 3 agosto 2015 e quindi della natura indiretta delle intercettazioni delle conversazioni» con il senatore Esposito e «del conseguente divieto di loro utilizzazione».

La condotta del P.M. integra, perciò, l’illecito disciplinare della «grave violazione di legge determinata da negligenza o ignoranza inescusabile», tanto più grave in quanto relativa ad una norma costituzionale prevista a tutela dell’autonomia e dell’indipendenza delle Camere e in quanto «segmento finale di un’azione pluriennale che appariva quasi ab origine improntata ad una volontà di aggiramento di tale disciplina».

Le Sezioni unite aggiungono che anche la giudice dell’udienza preliminare era nelle condizioni di comprendere «ictu oculi, sulla base di un sommario esame del fascicolo» che le intercettazioni a carico dell’imprenditore Muttoni erano finalizzate a captare le conversazioni con Esposito.

Per la Sezione disciplinare, inoltre, «le dimensioni assunte dalla vicenda anche in termini di clamore mediatico (…) assurgendo essa a caso paradigmatico a livello nazionale già prima che si pronunciasse la Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzione sollevato dal Senato e, a maggior ragione, dopo la sentenza che ha rilevato con particolare nettezza la violazione della disciplina costituzionale in materia, rendono di tutta evidenza il grave pregiudizio arrecato all’immagine dei magistrati coinvolti e della giurisdizione torinese nella percezione dell’opinione pubblica». La condotta illecita, infatti, ha comportato l’immissione in un «circuito processuale molto ampio, trattandosi di un processo con 35 imputati» di «oltre un centinaio di conversazioni in cui era parte il senatore Esposito indebitamente intercettate nel periodo del mandato parlamentare».

Qualche riflessione

È intollerabile che un senatore della Repubblica venga indagato e intercettato per anni, che la carriera gli venga stroncata, e tutto questo sia sanzionato con una censura e un trasferimento ad altro ufficio dei magistrati che lo hanno inquisito.

Eppure, il senatore rappresenta democraticamente i cittadini e anche questi hanno i loro diritti di rappresentanza, che però sono stati eliminati da un’ipotesi accusatoria tutta da dimostrare e che si è risolta in un nulla.

La vicenda solleva, inoltre, inquietanti interrogativi.

È adeguata la sanzione del trasferimento per  il P.M. che viola in maniera “grave ed evidente” la Costituzione – come riconoscono le Sezioni unite della Corte di cassazione?

È sanzione adeguata il trasferimento in una sede addirittura più importante come Milano, rispetto a Torino dove ha commesso l’illecito?

È corretto che il P.M. che ha sbagliato cambi funzione, transitando addirittura alla funzione giudicante, peraltro in una materia, come il diritto civile, che a Milano coinvolge interessi rilevantissimi?

Ma come si spiega che il G.I.P. che ha autorizzato per tre anni intercettazioni illecite e incostituzionali non sia stato sanzionato?

È sanzionata soltanto la giudice dell’udienza preliminare che ha disposto il rinvio a giudizio sulla base di intercettazioni inutilizzabili.

Ma come si spiega una sanzione così diversa per il P.M. e per il G.U.P.? In realtà il giudice deve controllare e se il P.M. pone alla base della sua richiesta di rinvio a giudizio prove inutilizzabili (le intercettazioni indirette del senatore), spetta al giudice inibire una tale iniziativa che va contro la Costituzione e la legge processuale. Invece, in questo caso il controllore se l’è cavata con una censura.

Il fatto è che purtroppo non sempre il G.I.P.  e il G.U.P. controllano scrupolosamente le iniziative del PM: basta dare un’occhiata alle statistiche ufficiali fornite dal Ministero della giustizia.

Per quanto riguarda i provvedimenti del GIP:

Nell’anno  2024, le percentuali di accoglimento delle richieste del Pubblico Ministero sono state: – per le richieste di autorizzazione a disporre intercettazioni: 94%; – per le convalide di decreti d’urgenza del PM: 95%;  – per le richieste di proroga di intercettazioni: 99%; – per i decreti di proroga urgente ex art. 13 l. n. 203/1991: 100%; – per la richiesta di proroga dei termini delle indagini preliminari: 85% e la durata delle indagini in questo modo si allunga, dando luogo a procedimenti  dando luogo a procedimenti che potevano chiudersi prima.

Per quanto riguarda le misure custodiali:

Nell’anno 2024 sono state emesse misure custodiali per il 9,8% in procedimenti con esito assolutorio o di proscioglimento e il 13,3% sono state emesse in procedimenti conclusi con condanna definitiva o non definitiva a pena sospesa e quindi non eseguibile, quindi in totale il 23,1% , cioè quasi un quarto, delle misure custodiali sono state emesse in casi in cui l’indagato non doveva essere ristretto perché non vi è stata una pena da eseguire.

Per quanto riguarda le ingiuste detenzioni

Le ingiuste detenzioni sono in media 1000 arresti illegali all’anno, 3 al giorno, 1 ogni otto ore. La conseguenza diretta di quest’ultimo dato è che nel 2024 lo Stato ha speso 26,9 milioni di euro per risarcire 552 ingiuste detenzioni, a fronte delle quali, nello stesso anno 2024, sono state promosse due azioni disciplinari, ancora in corso, per incolpazioni connesse ad ingiuste detenzioni, entrambe proposte dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, mentre non risultano iniziative analoghe del Ministro della giustizia.

Proprio per imporre una maggiore ponderazione alle decisioni del G.I.P., la legge 9 agosto 2024, n. 114, nota anche come “Riforma Nordio” (che entrerà in vigore il 25 agosto prossimo) ha modificato l’art. 328 c.p.p., istituendo il giudice per le indagini preliminari collegiale, competente a decidere sull’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Ma l’A.N.M. si è già dichiarata contraria all’innovazione.

Per quanto riguarda i rinvii a giudizio in udienza preliminare

Nonostante il legislatore abbia  modificato il criterio di giudizio in udienza preliminare (da elementi acquisiti “non idonei a sostenere l’accusa in giudizio” alla “ragionevole previsione di condanna”), la percentualedi sentenze di non luogo a procedere rispetto alle richieste di rinvio a giudizio del P.M. è storicamente molto bassa,oscillando generalmente tra il 10% e il 15% dei casi definiti in udienza preliminare per cui la stragrande maggioranza delle udienze preliminari (circa l’85-90%) si conclude con un decreto che dispone il giudizio, anche per il fatto che la sentenza dovrebbe essere motivata mentre il decreto che dispone il giudizio è immotivato.

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