La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 6205/2026, in tema di prove, ha stabilito che sono affetti da inutilizzabilità, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, gli atti non trasmessi al giudice dell’udienza preliminare ai sensi dell’art. 416, comma 2, cod. proc. pen., che, tuttavia, possono essere acquisiti ed utilizzati dal giudice del dibattimento ex art. 507 cod. proc. pen., essendo tale disposizione funzionale alla ricerca della verità, indipendentemente dalla decadenza delle parti dalla prova.
Fatto:
Il difensore premette che la principale prova a carico del suo assistito è costituita da intercettazioni ambientali effettuate in altro procedimento all’interno dell’autovettura che si assume di proprietà del coimputato N. nonché degli spostamenti di tale veicolo rilevati, sempre nell’ambito di altro procedimento, mediante apparato GPS installato dalla polizia giudiziaria sul mezzo.
Tuttavia, tali atti d’indagine non figuravano tra gli atti del fascicolo del Pubblico ministero che quest’ultimo aveva messo a disposizione degli indagati all’atto dell’avviso ex art. 415bis cod. proc. pen. e aveva poi trasmesso al Giudice per l’udienza preliminare ai sensi dell’art. 416 cod. proc. pen.
La mancata allegazione delle attività di indagine disposte nel diverso procedimento agli atti depositati ai sensi dell’art. 415bis e dell’art. 416 cod. proc. pen. rendeva quegli atti del tutto inutilizzabili, come più volte ribadito dalla Corte di cassazione. Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità citata dal difensore, la mancata trasmissione degli atti d’indagine al G.u.p. precludeva anche al giudice del dibattimento di recuperarli avvalendosi del potere di cui all’art. 507 cod. proc. pen.
Investita della relativa questione la Corte di appello aveva invece affermato che tanto le intercettazioni quanto i tracciati GPS erano da sempre presenti nel fascicolo del PM ed erano stati trasmessi anche ai fini della richiesta di rinvio a giudizio e che vi era stato un semplice errore materiale da parte del PM nella indicazione del numero del diverso procedimento di indagine nell’ambito del quale tali mezzi di prova erano stati assunti.
Tale motivazione, a detta del ricorrente, era però del tutto illogica, si basava su mere congetture ed era anche smentita da quanto dichiarato il 22/10/2019 dal perito nominato dal Tribunale per la trascrizione delle intercettazioni.
Decisione:
La questione, sui cui pure si è ampiamente soffermato il difensore, se le intercettazioni e i rilevamenti GPS effettuati in altro procedimento penale figurassero o meno tra gli atti depositati dal PM all’atto dell’avviso di conclusione delle indagini e poi tra quelli trasmessi ai sensi dell’art. 416 cod. proc. pen., non è rilevante.
La giurisprudenza della Suprema Corte, ha più volte affermato il principio di diritto, secondo cui il mancato deposito, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della documentazione relativa alle indagini espletate non è causa di nullità della richiesta stessa, ma comporta però l’inutilizzabilità degli atti trasmessi ai fini dell’emissione del decreto che dispone il giudizio (Sez. 4, n. 47497 del 19/11/2008, Giangrasso, Rv. 242762; Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Rumbo, Rv. 278583–02).
Ciò detto, occorre tuttavia rilevare che tutt’altro problema è quello – qui in rilievo – della possibilità, una volta che (senza l’impiego degli atti non trasmessi) sia intervenuto il rinvio a giudizio, che tali atti d’indagine (e/o le loro risultanze) possano essere acquisiti e utilizzati al dibattimento nel contraddittorio delle parti.
Al riguardo, se si fa eccezione per la sentenza (Sez. 1, n. 27879 del 12/03/2014, Bartolotta Rv. 260249 – 01) rimasta però del tutto isolata, occorre rilevare che il costante orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha dato a tale questione risposta affermativa.
Si è infatti affermato che, se è vero che l’inutilizzabilità degli atti, non trasmessi al giudice dell’udienza preliminare ai sensi dell’art. 416, comma secondo, c.p.p., è una sanzione di carattere generale che non è limitata ad una sola fase processuale e può essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del procedimento; tuttavia, è altrettanto vero che detti atti possono essere acquisiti, e conseguentemente utilizzati, dal giudice del dibattimento ex art. 507 cod. proc. pen., attesa la natura sostanziale di tale norma che è diretta alla ricerca della verità, indipendentemente dalle vicende processuali che determinano la decadenza della parte al diritto alla prova (Sez. 1, n. 5364 del 13/02/1997, Massaria, Rv. 207815–01).
Si è infatti chiarito che in tema di istruzione dibattimentale, il potere del giudice di disporre anche di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, ove risulti assolutamente necessario, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., non può essere limitato dal principio della “discovery”, che opera esclusivamente nei rapporti fra le parti (Sez. 2, n. 13938 del 18/02/2014, Zerbini, Rv. 259710 – 01; Sez. 2, n. 7802 del 08/10/2019, dep. 2020, Casolani, Rv. 278630-02; da ultimo Sez. 5, n. 21475 del 19/04/2021, Cascino, Rv. 281376 – 01, che ha ribadito che in materia di prove, l’omessa trasmissione di atti d’indagine al giudice dell’udienza preliminare ne determina l’inutilizzabilità ai fini della decisione di quel giudice, salva la possibilità di acquisizione ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento).
Conseguentemente, indipendentemente dal fatto che gli atti di indagine di cui si discute figurassero già nel fascicolo trasmesso dal PM al G.u.p. seppur come facenti parte di un diverso procedimento il cui numero identificativo era stato erroneamente indicato (come assume la Corte di appello) ovvero non siano mai stati trasmessi (come assume invece la difesa del ricorrente), tali atti potevano comunque essere legittimamente acquisiti dal Tribunale ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. e altrettanto legittimamente utilizzati.
