Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4523/2026 depositata il 3 febbraio 2026 si è occupata del caso di un uomo condannato per il reato di atti persecutori ex art. 612-bis cod. pen. che con l’atto di appello e poi col ricorso in cassazione aveva richiesto, tra l’altro, il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 2, c.p. 2 cod. pen. per aver commesso il fatto a causa della forte gelosia provocata dal tradimento della donna.
La Corte di cassazione, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che la gelosia e la vendetta costituiscono sempre passioni morali riprovevoli, frutto di un malinteso senso dell’orgoglio maschile colpito dall’infedeltà coniugale mai suscettibili di valutazione etica positiva.
Conseguentemente, ha escluso categoricamente che la gelosia possa giustificare la concessione delle attenuanti generiche o che possa in considerarsi come motivo di particolare valore morale e sociale ai fini dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 1), cod. pen.
Neppure è stata ritenuta ipotizzabile la concessione dell’attenuante dell’aver reagito in stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, di cui all’art. 62. n. 2), cod. pen. richiesta dalla difesa.
Al contrario, secondo la Corte, la gelosia può rendere configurabile l’aggravante dell’aver agito per motivi futili o abietti, di cui all’art. 61, n. 1, cod. pen.
Viene, dunque, rigettata la censura difensiva, dal momento che, secondo le attuali regole della convivenza civile, lo stato psicologico determinato dal tradimento non può essere valutato come un elemento positivo allorché esso costituisca, non solo uno stato emotivo, ma il movente di comportamenti violenti e vessatori, espressione della volontà di controllo e possesso della vittima.
Il principio di diritto espresso nella sentenza de qua è sintetizzato nella seguente massima:
Qualora la commissione di un reato sia stata motivata da sentimenti di gelosia, non per questo possono riconoscersi le attenuanti generiche o quelle dell’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale o in stato d’ira determinato da fatto ingiusto altrui, potendo, semmai, la gelosia, quale sentimento morboso costituente espressione di supremazia e possesso che si estrinseca attraverso l’annientamento della vittima, rendere configurabile l’aggravante dell’aver agito per motivi futili o abietti, prevista dall’art. 61, n. 1, c.p..
In senso conforme anche Cass. pen., sez. 1, 31 agosto 2023, n. 36364
