Operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari (Redazione)

Mercoledì 15 aprile è prevista in Aula al Senato la discussione del ddl n. 1818 di conversione in legge del decreto-legge n. 23/2026 in materia di sicurezza pubblica, attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, immigrazione e protezione internazionale.

Nella seduta del 14 aprile la 1a Commissione ha preso atto dell’impossibilità di concluderne l’esame e di conferire mandato al relatore.

Segnaliamo che all’articolo 15 si prevede la modifica la disciplina delle operazioni sotto copertura, prevedendo che essa sia estesa anche in favore degli ufficiali di polizia giudiziaria, appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria, che acquisiscono elementi di prova in ordine a determinate fattispecie criminose nell’ambito delle operazioni di polizia di loro competenza.

L’articolo 15 introduce la nuova lett. b-quater) all’interno dell’art. 9, comma 1 della L. n. 146 del 2006, in materia di operazioni sotto copertura.

La novella in esame stabilisce che non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai nuclei investigativi della polizia penitenziaria che, durante lo svolgimento di specifiche operazioni di polizia compiute nell’ambito delle attività a loro affidate, pongono una serie di condotte capaci di integrare reato con il solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a determinati delitti previsti dalla stessa norma.

Si ricorda che il Nucleo Investigativo Centrale (N.I.C.) della polizia penitenziaria è disciplinato dal D.M. 28 luglio 2017. A tal riguardo, si rammenta che l’art. 5 della L. n. 395 del 1990 (“Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria”) annovera tra i compiti istituzionali attribuiti alla polizia penitenziaria le funzioni di polizia giudiziaria. In attuazione di quest’ultima previsione, l’art. 3, comma 1 del suddetto decreto ministeriale prescrive che al N.I.C. siano affidate le attività di polizia giudiziaria, svolte alle dipendenze funzionali e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria.

Il successivo art. 3, comma 3 dispone che il N.I.C. espleta le predette funzioni per fatti di reato commessi in ambito penitenziario o, comunque, direttamente collegati all’ambito penitenziario, anche avvalendosi dei nuclei regionali di cui all’art. 4.

L’art. 3, comma 6 precisa che l’attività investigativa, di iniziativa o su delega dell’autorità giudiziaria, è di regola svolta dal N.I.C. relativamente a: delitti di criminalità organizzata nazionale e internazionale; delitti di terrorismo, anche internazionale, ovvero di eversione dell’ordine costituzionale; indagini per fatti che riguardano più istituti penitenziari ovvero interessano ambiti territoriali eccedenti la regione in cui è situato l’istituto; indagini di speciale complessità che richiedano necessariamente l’impiego del N.I.C.

Nello specifico, gli elementi di prova da acquisire possono concernere i seguenti reati: Ø delitti compiuti avvalendosi della forza di intimidazione o della condizione di assoggettamento da più persone riunite in occasione di rivolte all’interno di uno o più istituti penitenziari;

Ø alcuni delitti contro la personalità internazionale dello Stato (Libro II, Titolo I, Capo I del codice penale): “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico” (art. 270-bis c.p.), “Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale” (art. 270-quater c.p.), “Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale” (art. 270-quinquies c.p.), “Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo” (art. 270-quinquies.1 c.p.);

Ø talune fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione commesse dai pubblici ufficiali (Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale): “Concussione” (art. 317 c.p.), “Corruzione per l’esercizio della funzione” (cd. corruzione impropria) (art. 318 c.p.), “Corruzione in atti giudiziari” (art. 319-ter c.p.), “Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio” (art. 320 c.p.), “Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri” (art. 322-bis c.p.).

 Ø alcuni specifici reati contro l’autorità delle decisioni giudiziarie (Libro II, Titolo III, Capo II): “Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive” (art. 391 c.p.), “Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni” (art. 391-bis c.p.), “Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti” (art. 391-ter c.p.);

Ø alcuni delitti contro la libertà personale (Libro II, Titolo XII, Capo III, Sez. II): “Violenza sessuale” (art. 609-bis c.p.), “Atti sessuali con minorenne” (art. 609-quater c.p.), “Violenza sessuale di gruppo” (art. 609- octies c.p.), nonché il delitto di “Tortura” (art. 613-bis c.p.) previsto dalla Sez. III (delitti contro la libertà morale) del medesimo Capo;

 Ø il reato di istigazione a delinquere ex art. 414 c.p. commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell’art. 270-sexies c.p.;

Ø i delitti ex artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (T.U. stupefacenti) che reprimono, rispettivamente, la “Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope” e “l’Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”.

Per quanto riguarda le condotte scriminate dall’aver agito sotto copertura, esse ricomprendono, anche se compiute per interposta persona:

· acquisto, ricezione, sostituzione o occultamento di denaro o altra utilità, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché beni ovvero di cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato;

· accettazione dell’offerta o della promessa dei beni, delle cose o delle utilità di cui al punto che precede;

 · condotte di ostacolo all’individuazione dei suddetti beni ovvero di consentire l’impiego degli stessi;

· corresponsione di denaro o di altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri;

· promessa o dazione di denaro o di altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerare questi ultimi; · il compimento di attività prodromiche e strumentali a quelle sopra elencate.

La norma precisa che nell’ambito delle suddette attività, rimangono ferme:

– le competenze affidate agli organismi ed alle strutture specializzate della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, in materia di criminalità organizzata, terrorismo ed eversione;

– le esigenze di reciproco raccordo, a fini informativi e operativi, tra i nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria e gli organismi di cui al punto che precede, qualora i reati per cui si procede coinvolgano soggetti all’esterno o all’interno dell’ambito penitenziario.

Queste ultime attività informative ed investigative devono comunque svolgersi nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale e delle prerogative dell’autorità giudiziaria. Come precisato dalla relazione illustrativa, “la necessità che il raccordo tra i diversi organismi specializzati delle Forze di polizia sia reciproco deriva non solo dal condiviso principio di pari dignità fra strutture di polizia giudiziaria, tra le quali rientra anche il N.I.C., ma anche dal vigente quadro normativo che, inserendo anche il D.A.P. (rappresentato sempre dal NIC) nei diversi comitati e consessi interforze deputati allo scambio infoinvestigativo. Si pensi in proposito al C.A.S.A., al C.A.I.S.F. ed al G.I.I.R.L., organismi nei quali il raccordo reciproco costituisce principio fondativo dell’operatività”.

L’art. 9 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 contiene il quadro normativo delle cd. operazioni sotto copertura, mediante le quali, gli ufficiali di polizia giudiziaria, appartenenti a specifiche strutture ed organismi specializzati richiamati dalla medesima norma, nell’ambito delle proprie competenze, pongono in essere condotte capaci di integrare reato, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a determinati delitti.

Si prevede dunque, fermo quanto stabilito dalla scriminante dell’adempimento di un dovere ex art. 51 c.p., una causa di non punibilità per l’agente sotto copertura, purché l’operazione sia conforme ai requisiti prescritti dalla medesima norma (comma 1).

 Il successivo comma 1-bis chiarisce la predetta disciplina si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura quando le attività sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo.

La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle interposte persone che compiono le attività di cui al comma 1.

Le operazioni sotto copertura devono essere disposte dagli organi di vertice delle forze dell’ordine, secondo l’appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato (comma 3).

L’autorità che dispone l’operazione deve fornire preventiva comunicazione all’autorità giudiziaria competente per le indagini, nonché al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo qualora si proceda per specifici reati previsti dalla norma (comma 4).

Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone nell’esecuzione dell’attività di indagine.

In questi casi, la causa di giustificazione è estesa anche a tali soggetti (comma 5).

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