La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 7189/2026 ha stabilito che integra un’ipotesi di “aberratio ictus” ex art. 82 cod. pen., e non di “aberratio delicti” di cui all’art. 83 cod. pen., la condotta di colui che provochi per errore l’uccisione o il ferimento di una vittima diversa da quella che intendeva attingere, poiché l’errore determina la realizzazione di un evento che ha la medesima natura di quello voluto dall’agente e che lede lo stesso bene-interesse, pur se di altra persona, e poiché l’azione è sorretta, sotto il profilo soggettivo, dalla medesima direzione della volontà.
Fattispecie in cui l’agente, nell’ambito di una serrata dinamica di fuga-inseguimento per le vie della città con i membri di un clan rivale, aveva indirizzato colpi di arma da fuoco contro i predetti, cagionando per errore la morte ed il ferimento di due membri del suo stesso gruppo criminale.
