Assicurazione della responsabilità civile: obbligo indennitario si estende alle spese processuali e alle spese di soccombenza e resistenza(Redazione)

La Cassazione civile sezione 3 con l’ordinanza numero 9461 depositata il 14 aprile 2026 ha ricordato che nell’assicurazione della responsabilità civile, l’obbligo indennitario dell’assicuratore ex articolo 1917 Cc non si esaurisce nella somma dovuta a titolo di risarcimento del danno al terzo, ma si estende, secondo distinte regole: alle spese di soccombenza, ossia quelle poste a carico dell’assicurato con la condanna alle spese in favore del danneggiato vittorioso, le quali partecipano del danno risarcibile e seguono il limite del massimale; alle spese di resistenza, ossia quelle sostenute dall’assicurato per la propria difesa in giudizio, che ricadono nello schema delle spese sostenute nell’interesse comune di assicurato e assicuratore e sono disciplinate, nei limiti di legge, dall’art. 1917, terzo comma, c.c.

L’assorbimento di tali voci da parte del giudice di merito, pur avendo riconosciuto l’operatività della polizza e accolto la domanda di manleva, si traduce in una indebita compressione dell’obbligo indennitario e integra violazione di legge censurabile ex articolo 360, comma 1, n. 3 Cpc

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