La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 6759/2026 ha stabilito che ai fini della configurabilità del reato di molestia o disturbo alle persone, si intende aperto al pubblico il luogo, anche privato, al quale possono accedere un numero indeterminato di persone ovvero una categoria di persone con determinati requisiti, pur se solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto su quel luogo, sicché è tale uno spazio condominiale.
In motivazione la Suprema Corte ha, altresì, chiarito che il requisito della pubblicità del luogo di commissione del reato di cui all’art. 660 cod. pen. è integrato anche qualora solo uno dei due soggetti – l’imputato, ovvero la vittima – si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico.
