Segnaliamo la proposta finalizzata a estendere l’applicazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, del l’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall’articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, ai familiari delle vittime di femminicidio e agli orfani speciali, come definiti dall’articolo 2 della presente legge.
Nella relazione di accompagno della proposta di legge (allegata al post) si legge che i promotori intendeno colmare tale vuoto, istituendo una disciplina che assicuri sostegni economici, previdenziali, assistenziali e simbolici sia alle vittime di femminicidio sia – in caso di decesso – ai loro congiunti e agli orfani cosiddetti « speciali », ossia i figli di un genitore ucciso dall’altro genitore.
Il modello di riferimento è il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito dalla legge 22 dicembre 1999, n. 512, e successivamente unificato al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, per poi essere esteso ai reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, che ha già dimostrato di garantire un sostegno concreto e tempestivo.
La gestione delle misure introdotte dalla presente proposta di legge è affidata al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti di cui all’articolo 3 della citata legge n. 512 del 1999, già operativo presso il Ministero dell’interno.
In questo modo, si intende dare attuazione non solo a un principio di giusti zia sostanziale, ma anche a un dovere di ri spetto istituzionale e di responsabilità collettiva verso le vittime.
La presente proposta di legge si compone di sette articoli, che definiscono gli obiettivi, i beneficiari, le modalità di accesso ai benefìci, gli strumenti di finanziamento delle misure ivi previste nonché istituiscono un osservatorio nazionale per monitorare costantemente l’applicazione delle misure e l’andamento del fenomeno.
