Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 40709/2025, 17 settembre/17 dicembre 2025, ha affermato che è configurabile un’associazione di tipo mafioso anche quando l’organizzazione delinquenziale è autonoma da cosche già esistenti ed è dedita quasi esclusivamente alla commissione di reati fiscali, purché la stessa utilizzi il metodo descritto dall’art. 416-bis, cod. pen., che, in tal caso, stante la non indispensabilità di interlocuzioni con soggetti esterni, può estrinsecarsi in condotte minacciose, anche silenti, o aggressive in vista dell’acquisizione del predominio di uno o più settori di attività economica, ma senza l’esercizio di un potere intimidatorio diffuso nei riguardi di una serie indeterminata di persone.
Il reato di associazione mafiosa è configurabile, in caso di strutture delocalizzate, anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella “madre” del sodalizio di riferimento, e il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l’ordine pubblico.
In sostanza, in detta ipotesi la configurabilità del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. non richiede necessarie forme di esteriorizzazione della forza intimidatrice, caratterizzanti il sodalizio mafioso, in quanto la forza d’intimidazione posseduta e la tangibile percezione della stessa sul territorio di riferimento, in termini di assoggettamento e omertà, possono desumersi dalla replica del modulo organizzativo e dai tratti distintivi della “casa madre”, con la quale mantengono uno stretto legame (di recente, Sez. 5, n. 14403 del 30/01/2024, Rv. 286273 – 01).
Di conseguenza, devono sussistere, trattandosi di nuova associazione autonoma da quella storica di provenienza, tutti gli elementi che consentono di qualificare un’associazione come mafiosa. E, al riguardo, occorre considerare che la tipicità del modello associativo delineato dall’art. 416-bis cod. pen. risiede nel metodo mafioso (Sez. 1, n. 9604 del 12/12/2003, dep. 2004, Rv. 228479).
Invero, secondo la compiuta ricostruzione della sentenza delle Sezioni unite “Modaffari”: «Cardine della fattispecie è la forza di intimidazione: ciò che viene in rilievo non è, dunque, un qualunque atteggiamento, pur se sistematico, di sopraffazione o di prevaricazione, ma una vis che, promanante dal vincolo associativo, è capace di generare una condizione di assoggettamento e di omertà. Il profilo relativo alla necessità che la capacità intimidatrice sia formata, esternata ed obiettivamente percepita va tenuto distinto da quello relativo alle modalità (del tutto “libere”) con cui tale capacità si esteriorizza, potendo prescindere da “contenuti” di violenza e minaccia.
Si tratta, in altre parole, di una carica intimidatoria, spesso identificata come “fama criminale”, che rappresenta una sorta di “avviamento” grazie al quale l’organizzazione mafiosa proietta le sue attività nel futuro. Geneticamente, quindi, la forza deve essere riferita all’associazione in quanto tale e deve connotare la struttura in sé, diventandone una qualità ineludibile, in grado di imporsi autonomamente […] sino a estendere intorno a sé un alone permanente di paura diffusa, oggettivamente percepibile, che si mantenga vivo anche a prescindere da singoli atti di intimidazione concreti posti in essere da questo o quell’associato; peraltro, qualora emergano prove di concreti atti di intimidazione e di violenza, esse possono utilmente riflettersi anche sulla prova della forza intimidatrice del vincolo associativo, ma vi si riflettono solo in via derivata, poiché ciò che conta è che, anche mancando la prova di tali atti, l’elemento della forza intimidatrice sia desunto da circostanze atte a dimostrare la capacità di incutere timore propria dell’associazione, e ricollegabile ad una generale percezione della sua terribile efficienza nell’esercizio della coercizione fisica e/o morale (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889, in motivazione)».
Pertanto, nella fattispecie in esame, trattandosi di nuova associazione, avrebbe dovuto essere accertata, pur sul piano dell’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai fini della qualificazione del delitto di cui al capo 1) come associazione di stampo mafioso, l’esteriorizzazione del relativo metodo, che è una forma di condotta positiva, come si evince dall’uso del termine “avvalersi” contenuto nell’art. 416-bis cod. pen., la quale può assumere le più diverse manifestazioni, purché l’intimidazione si traduca in atti specifici, riferibili a uno o più soggetti (tra le altre, Sez. 6, n. 50064 del 16/09/2015, Rv. 265656; Sez. 2, n. 31512 del 24/04/2012, Rv. 254031).
il Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato, nel riconoscere pregnanza alla valutazione della ricorrenza del profilo della esteriorizzazione del metodo mafioso, pare dare in sostanza per presupposta la circostanza che sodalizi, quale quello in esame, dediti pressoché esclusivamente “alla commissione di un numero indeterminato di delitti in materia fiscale … per acquisire il controllo del mercato illecito delle false fatture nel territorio bresciano” possano essere sussunti nella fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Invero, in linea teorica, ben può ritenersi che al fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso non possano considerarsi estranei ex se sodalizi, come quello descritto dal capo 1) dell’imputazione provvisoria, aventi caratteristiche peculiari, frutto dell’evoluzione di tale forma di criminalità che si è innestata con forza sempre maggiore in nuovi settori dell’economia che possono rivelarsi particolarmente proficui per tali organizzazioni. In primo luogo, si deve precisare, in proposito – come si desume peraltro dalla stessa formulazione letterale dell’art. 416-bis, terzo comma, cod. pen. – che il programma delittuoso dell’associazione per delinquere di stampo mafioso può caratterizzarsi anche perché volto ad acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione o comunque il controllo di attività economiche. Scopo che, del resto, non è escluso si concentri su attività economiche attinenti ad uno specifico settore, poiché l’espressione attività economiche, declinata al plurale dalla norma incriminatrice, si riferisce alle plurime attività che possono essere svolte anche in un unico ambito.
Vi è dunque che, astrattamente, un’associazione per delinquere di stampo mafioso può avere quale programma criminoso quello di operare, con supremazia in una determinata realtà territoriale, mediante l’utilizzo del metodo mafioso, in una circoscritta attività criminale economica.
Si intende chiarire, ulteriormente, che le forme di esteriorizzazione della forza di intimidazione del vincolo associativo – che costituisce (come si è più volte rilevato) elemento imprescindibile e caratterizzante il sodalizio di cui all’art. 416-bis cod. pen., la quale consente di distinguerlo dall’associazione per delinquere c.d. semplice – non possono che atteggiarsi in modo peculiare in un’associazione di stampo mafioso avente la finalità esclusiva di ritrarre profitti dallo svolgimento di determinate attività economiche illecite, specie ove siano di carattere cartolare, come nel settore delle false fatturazioni, oppure si svolgano mediante l’utilizzo prevalente di sistemi informatici e telematici.
Sorge infatti l’esigenza di rileggere, alla luce dell’infiltrazione mafiosa nei sistemi economici, con tecniche sempre più avanzate ed impermeabili al controllo, l’assunto secondo cui il messaggio intimidatorio può acquisire diverse forme che si pongono in stretta correlazione con il livello raggiunto dalla “fama criminale” dell’associazione (Sez. 5, n. 21562 del 03/02/2015, Rv. 263706 – 01, in motivazione; Sez. 1, n. 9604 del 12/12/2003, Rv. 228479).
Si vuole dire, in sostanza, che se, ad esempio, la forza di intimidazione è usata per le estorsioni oppure per ottenere appalti, essa può esteriorizzarsi in modo ricorrente, anche solo per implicito (recte, senza che venga necessariamente esplicitata), attraverso il metus che ne deriva nei soggetti che ne sono vittime dalla consapevolezza della caratura criminale del sodalizio.
L’esteriorizzazione della forza intimidatrice dell’associazione mafiosa di nuova costituzione è suscettibile di realizzarsi, invece, in forme diverse quando le attività economiche del sodalizio si concentrano in settori- quale quello oggetto del presente procedimento relativo alle false fatturazioni attraverso la costituzione ed il mantenimento in vita di società a ciò dedite- per i quali non sono per lo più necessarie interlocuzioni con soggetti esterni.
Pretendere, in casi siffatti, che il metodo mafioso si esteriorizzi in modo diffuso nei confronti di una serie indeterminata di soggetti – come avviene quando l’attività del sodalizio sia volta, unitamente alla penetrazione nelle attività economiche, a commettere una serie di delitti (dall’estorsione, alle rapine, al traffico di sostanze stupefacenti etc.) “storicamente” connotanti l’attività di un sodalizio mafioso che comportano una continua interlocuzione “impari” con soggetti che non fanno parte della compagine criminosa – anche ove il programma criminoso si fondi sulla penetrazione in un settore dell’attività economica che non implica tali intermediazioni, equivarrebbe ad affermare che il fenomeno mafioso non possa operare in detti ambiti.
Sennonché, ciò si porrebbe in distonia con l’esigenza di analizzare le associazioni che non hanno una caratteristica criminale qualificata sotto il profilo storico nel loro concreto atteggiarsi (cfr. Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Rv. 278745 – 02).
In particolare, l’esteriorizzazione del metodo mafioso potrebbe, in casi come quelli in esame, atteggiarsi nel porre in essere condotte minacciose, anche silenti, o aggressive in vista dell’acquisizione del predominio dei settori dell’attività economica, lecita o illecita, cui il sodalizio mira.
Ne consegue pertanto che è essenziale, in fattispecie quale quelle oggetto di ricorso, una compiuta e motivata analisi delle modalità con cui si atteggiano “la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti…”, al fine della sussunzione di esse nella previsione di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Note di commento
La sentenza annotata amplia di non poco la latitudine applicativa della fattispecie associativa mafiosa.
Nel caso in esame la “materia prima” di partenza è un aggregato criminale di nuovo conio e autonomo da cosche già esistenti.
La novità e l’autonomia fanno sì che l’accusa debba provare che il gruppo preso in considerazione abbia esteriorizzato il metodo mafioso.
Senonché, si legge in sentenza, la continua evoluzione della criminalità organizzata mafiosa rende possibile suoi innesti in settori economici al fine di acquisirne la gestione e il controllo: una possibilità, del resto, esplicitamente contemplata del terzo comma dell’art. 416-bis, cod. pen.
Stando così le cose – afferma il collegio di legittimità – bisogna ammettere l’eventualità che un’associazione mafiosa abbia in programma di operare in una specifica attività economica criminale entro una determinata realtà territoriale nella quale esercita la supremazia, mettendo a frutto la sua capacità intimidatrice.
Affermata questa possibilità e tenuto conto che nel caso in esame l’attività economica illecita è quella delle false fatturazioni da compiere attraverso l’uso prevalente di sistemi informatici e telematici e senza più la necessità di interlocuzioni con soggetti esterni, non è più esigibile un’esteriorizzazione diffusa del metodo mafioso nei confronti di una pluralità indeterminata di soggetti.
Se, infatti, si insistesse sulla necessità di tale parametro, sarebbe come negare che il fenomeno mafioso possa operare in settori economici la cui “conquista” non richieda azioni eclatanti e interlocuzioni “impari”.
È conseguenziale che in casi del genere possano essere valorizzate anche condotte “silenti” purchè gli si possa attribuire valenza aggressiva o minacciosa.
Ben si comprendono a questo punto i rischi che possono derivare da un aggiornamento interpretativo come quello propugnato dalla sentenza annotata.
L’esteriorizzazione del metodo mafioso viene relegata sullo sfondo in nome della necessità di una “rilettura” del paradigma associativo mafioso a fronte della crescente espansione criminale verso gli ambiti economici: non occorre più intimidire e minacciare tutti o la maggior parte dei componenti di una comunità territoriale, basta un piccolo campione “mirato”; non servono più interlocuzioni impari tra un egemone e un assoggettato né è richiesto che abbiano carattere continuativo, sono sufficienti contatti anche sporadici e sfumati.
Interi settori di attività criminali potrebbero essere attratti nell’orbita mafiosa in virtù di comportamenti “silenti” dalla definizione quantomai incerta e quindi totalmente affidati alla discrezionalità dell’interprete.
Dove siano andate a finire la tassatività e la determinatezza, nessuno può dirlo.
