Avviso di deposito di sentenza depositata fuori termine: sufficiente un’unica notifica al difensore fiduciario dell’imputato che sia anche parte civile (redazione)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 38393/2025, 25 settembre/26 novembre 2025, ha affermato che la notifica dell’avviso di deposito della sentenza depositata fuori termine, nel procedimento caratterizzato da imputazioni reciproche a parti invertite, può essere validamente effettuata anche con un unico atto al difensore di fiducia, se l’imputato abbia eletto domicilio presso il professionista e si sia inoltre costituito parte civile, attese l’unicità della persona del destinatario e la consapevolezza del medesimo della doppia qualità rivestita.

La notificazione eseguita ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen. non sostituisce quella autonomamente dovuta al difensore per l’espletamento del mandato, concernente l’avviso della data di udienza, e ha concluso che, per la validità della notificazione al difensore anche nella sua veste istituzionale, sarebbe stato necessario recapitare due copie dell’atto introduttivo del giudizio o, almeno, che risultasse dall’attestazione dell’ufficiale notificatore che la notifica era stata effettuata in sostituzione di quella al domicilio dell’imputato, così da consentire al difensore di sapere di essere stato informato nella duplice veste (Sez. 5, sentenza n. 22829 del 15/04/2004, Rv. 228824 – 01).

La ratio di tale orientamento risiede nel fatto che la nuova veste del difensore gli era attribuita dalla legge per circostanze sopravvenute, aggiungendosi a quella originaria di difensore di fiducia, con conseguente esigenza di una specificazione distinta.

Tuttavia, nel caso di imputato che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia e che sia anche costituito parte civile nello stesso procedimento, con elezione di domicilio presso il medesimo difensore, non è necessario che la notifica dell’avviso di deposito della sentenza ex art. 548 cod. proc. pen. sia effettuata due volte. Il difensore è unico per entrambe le posizioni processuali e una sola notifica è sufficiente, poiché il destinatario è lo stesso soggetto, domiciliatario della medesima persona, e, in quanto tale, perfettamente consapevole della duplice qualità rivestita.