La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 41471/2025 ha stabilito che non determina revoca implicita della costituzione di parte civile l’accordo transattivo, di natura extragiudiziale, intervenuto tra imputato e persona offesa, ancorché contenente l’impegno alla rinuncia alle pretese risarcitorie e alla costituzione, nel caso in cui la rinuncia non sia formalizzata nelle forme previste dall’art. 82 cod. proc. pen., né risulti il trasferimento dell’azione in sede civile con coincidenza di “petitum” e “causa petendi”, restando preclusa al giudice penale ogni verifica sull’adempimento delle obbligazioni assunte con l’accordo.
