Processo civile e mancato pagamento contributo unificato: l’Improcedibilità per mancato versamento alla Corte Costituzionale (Redazione)

La Cassazione civile sezione 3 con le ordinanza numero 32227, 32232 e 32234 depositate l’11 dicembre 2025 (allegate al post) ha dichiarato che è rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, secondo cui «nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge».

La Corte di Cassazione solleva la questione di legittimità costituzionale sulla norma che impediva l’iscrizione a ruolo senza il pagamento del contributo unificato.

L’art. 14, comma 3.1, del d.P.R. 115/2002 stabilisce che non si può procedere all’iscrizione a ruolo di una causa civile se non viene versato il contributo unificato minimo di € 43,00 (salve le ipotesi di esenzione). In tali casi, il cancelliere deve rifiutare il deposito dell’atto introduttivo.

Una regola applicabile a tutti i gradi di giudizio(incluso reclamo, fase cautelare ed esecuzione) ma non alla costituzione del convenuto, né alle impugnazioni incidentali.

Il problema?

Questo meccanismo condiziona l’accesso alla giustizia al previo pagamento di un tributo, con evidenti frizioni rispetto ai diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione.

La Terza Sezione Civile della Cassazione osserva che la norma sembra dettata dall’unico obiettivo di “fare cassa”, esercitando una coazione indiretta su chi intende avvalersi del servizio giustizia.

Con l’ordinanza interlocutoria n. 32234 dell’11 dicembre 2025, la Cassazione ha quindi rimesso alla Consulta l’art. 1, comma 812, della l. 107/2024, per sospetta violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.

Un paradosso evidente.

Poiché tra i compiti del cancelliere (art. 58 c.p.c.) rientra l’iscrizione a ruolo, il diniego di accesso alla giustizia finisce per provenire non da un giudice, ma da un mero dipendente amministrativo.

Una situazione definita “inaccettabile” dalla Prima Presidente, che già nel giugno scorso aveva inviato una circolare imponendo la trasmissione degli atti al giudice in caso di mancato pagamento.

Tuttavia, osserva la Cassazione, resta una norma che “senza alcuna logica, preclude in radice la stessa possibilità di promuovere un giudizio civile se non previo versamento” della somma richiesta.

Non emerge infatti alcun collegamento tra l’imposizione del tributo e finalità di efficientamento del sistema giustizia.

In più, la norma è generalissima: non prevede eccezioni neppure per gli ammessi al patrocinio a spese dello Stato, rivelando così la sua reale natura di misura orientata esclusivamente ad aumentare le entrate, comprimendo però il diritto di agire in giudizio.