“Assuma il candidato le vesti di difensore di Tizio”: la prova scritta di diritto penale dell’esame per diventare avvocati (Vincenzo Giglio)

Si è svolta ieri, 11 dicembre 2025, la prova scritta per l’esame di abilitazione alla professione legale.

Ai candidati è stato chiesto di redigere entro sette ore un atto a loro scelta tra diritto civile, penale o amministrativo.

Questa è la traccia proposta di diritto penale:

Caio fa irruzione disarmato e con evidenti intenti aggressivi presso l’abitazione di tizio, sfondando l’uscio a calci e pugni e aggredendo fisicamente lo stesso Tizio.

Tizio, così aggredito, pur essendo più robusto di Caio e fisicamente in grado di neutralizzare facilmente l’aggressione reagisce facendo uso di un coltello e colpisce Caio provocandogli ferite da taglio che lo pongono in pericolo di vita. 

All’esito dell’istruttoria dibattimentale, il giudice di primo grado condanna tizio per il reato di lesione personali volontarie gravi (artt. 582, 583 co.1, n.1, c.p.) condannandolo alla pena di cinque anni di reclusione. Il candidato, assunte le vesti di difensore di Tizio, rediga l’atto stimato opportuno soffermandosi sugli istituti giuridici e le problematiche sottese al caso in esame”.

Proviamo adesso ad affrontarla, assumendo come fatto scontato che “l’atto stimato opportuno” può essere soltanto un atto di appello.

I fatti

Cominciamo a mettere in fila i dati fattuali offerti dalla traccia.

  • Un certo Caio irrompe nell’abitazione di Tizio, sfondando l’uscio a pugni e calci.
  • È disarmato.
  • Appena entrato, aggredisce fisicamente il padrone di casa.
  • Quest’ultimo, benchè più robusto dell’aggressore ed essendo quindi in grado di neutralizzarlo facilmente senza servirsi di armi, tira fuori un coltello e ferisce Caio, provocandogli ferite da taglio che lo mettono in pericolo di vita.

L’esito del processo penale

  • Tizio è tratto a giudizio e riconosciuto responsabile del reato di lesioni personali aggravate per avere con la sua condotta provocato a Caio una malattia che lo ha esposto al pericolo di vita.
  • Il giudice di primo grado condanna Tizio alla pena di cinque anni di reclusione.

Prime annotazioni

  • Le modalità dell’entrata in scena di Caio rendono evidente che il suo ingresso nella casa di Tizio è avvenuto contro la volontà di quest’ultimo.
  • La caratterizzazione aggressiva della sua condotta è auto-evidente.
  • Quella stessa caratterizzazione, iniziata con lo sfondamento dell’uscio della casa e mantenuta senza soluzione di continuità con l’aggressione fisica in danno di Tizio, crea una situazione di pericolo in corso per quest’ultimo.
  • Tale pericolo attiene ad un’offesa doppiamente ingiusta, desumibile dall’ingresso illecito nell’abitazione e dall’aggressione fisica parimenti illecita.
  • Specularmente, vengono in rilievo due diritti propri di Tizio: quello di escludere altri dalla propria abitazione (ius excludendi alios), quale facoltà essenziale del diritto di proprietà (ma anche delle situazioni giuridiche e di fatto ad essa equiparate); quello alla propria incolumità fisica.

Elementi di ulteriore riflessione e relativi quesiti

  • Caio usa sempre e soltanto il proprio corpo in entrambi i segmenti dell’aggressione; non si è quindi servito di armi ma si può escludere che ne avesse o, più precisamente, si può escludere che Tizio potesse plausibilmente ritenere che ne avesse?
  • Tizio è più robusto di Caio e come tale avrebbe potuto astrattamente sopraffarlo senza l’uso di armi; eppure, Caio è riuscito a sfondare il portone di casa a calci e pugni e non ha esitato ad aggredire Tizio; l’aggressore sembra quindi in grado di sviluppare una violenza fisica di grado elevato. Può avere un rilievo questa constatazione nell’ambito dell’esimente della difesa legittima, con specifico riguardo al requisito della necessaria proporzione tra difesa e offesa?
  • È nei fatti che Caio sia entrato nell’abitazione di Tizio contro la volontà tacita di quest’ultimo, essendo conforme a ciò che normalmente accade che nessuno consenta l’ingresso nella propria abitazione a chi mostri di volerlo aggredire. Rientra questa condizione di fatto nella previsione dell’art. 52, comma 2, cod. pen., come modificata dalla Legge n. 36/2019, nella parte in cui afferma la sussistenza del rapporto di proporzione tra difesa e offesa tutte le volte in cui “taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati [tra questi, in primo luogo la propria abitazione] usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione”?

Possibili linee difensive da tradurre in motivi di appello, ciascuno in subordine rispetto a quelli che lo precedono

…Ricorrenza della legittima difesa (art. 52, cod. pen.)

Il complesso dei dati conoscitivi fin qui elencati e delle implicazioni giuridiche che se ne possono trarre porta a ritenere che la condotta reattiva di Tizio all’aggressione di Caio rientri a pieno titolo nell’alveo dell’esimente della legittima difesa.

Sono indiscutibili, per quanto già detto, il pericolo attuale, l’offesa ingiusta, la necessità di difendere un diritto proprio.

Quanto al requisito della proporzione tra difesa e offesa, la sua esistenza può essere desunta in primo luogo dall’elevata e prolungata aggressività della condotta di Caio che ha reso insufficiente la mera contrapposizione fisica di Tizio e quindi giustificato il suo ricorso ad una reazione di maggiore efficacia deterrente (l’uso del coltello) o, quantomeno, ha attenuato la sproporzione, confinandola entro lo spazio della tollerabilità.

La considerazione appena fatta non è contraddetta né sminuita dal fatto che Tizio abbia colpito più volte il suo aggressore fino a porlo in pericolo di vita. Basti qui ricordare il consolidato indirizzo interpretativo di legittimità per il quale “al fine di accertare la sussistenza o meno della legittima difesa, anche putativa, occorre valutare, con giudizio ex ante, le circostanze di fatto, in relazione al momento della reazione e al contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete, al fine di apprezzare solo in quel momento – e non ex post – l’esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi dell’esimente in questione” (Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 19606/2022).

Queste coordinate giurisprudenziali impongono di valorizzare a favore dell’imputato l’elevata violenza dell’aggressione in suo danno, la sua incontestabile necessità di reagire vigorosamente per evitare di soccombere sotto i colpi di Caio, la concitazione del momento che rendeva inesigibile una valutazione fredda e pacata della soglia esatta di proporzionalità della reazione.

Anche a tenere in disparte questa constatazione, comunque legittima alla luce dell’istruttoria dibattimentale, risulta decisiva la novella normativa introdotta dalla citata Legge n, 36/2019 laddove ha sancito una presunzione legale di proporzionalità tra offesa e difesa in una fattispecie astratta esattamente sovrapponibile a quella concreta del caso in esame: aggressione in un contesto abitativo tale da mettere in pericolo l’incolumità dell’abitante; uso di un’arma legittimamente detenuta – e tale è certamente un coltello detenuto in ambito domestico e privo di caratteristiche che gli conferiscano potenzialità offensiva oltre il minimo necessario per renderlo idoneo alla sua funzione di utensile multiuso – per salvaguardare l’incolumità minacciata.

Si impone pertanto la riforma della sentenza di primo grado e l’assoluzione di Tizio perché il fatto non costituisce reato.

…Ricorrenza dell’eccesso colposo nella legittima difesa (art. 55, cod. pen.)

Pur nella convinzione dell’ineludibilità dell’esito assolutorio chiesto con il primo motivo, è comunque dovere difensivo proporre una soluzione subordinata, ricorrendone certamente i presupposti.

Il riferimento è all’istituto dell’eccesso colposo disciplinato dall’art. 55, cod. pen., e particolarmente al suo secondo comma nella formulazione vigente in conseguenza delle modifiche apportate dalla citata Legge n. 36.

Tale norma, collegata ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 52, cod. pen., esclude la punibilità di chi, eccedendo colposamente i limiti della causa di giustificazione, abbia commesso il fatto per salvaguardare la propria o l’altrui incolumità trovandosi in uno stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Le identiche considerazioni poste a base del precedente motivo di impugnazione fondano anche questo secondo motivo: danno certamente vita ad un grave turbamento, per chi le subisce, un’irruzione violenta in casa propria e un’aggressione fisica altrettanto violenta e fanno sì che l’eccesso di reazione difensiva sia plausibilmente configurabile come errore valutativo piuttosto che come scelta consapevole e volontaria.   

Si chiede pertanto l’assoluzione di Tizio poiché non punibile per eccesso colposo in legittima difesa.

…Riduzione della pena base e concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis, cod. pen.)

Solo per scrupolo difensivo, si chiede in estremo subordine la mitigazione della pena inflitta dal giudice di primo grado.

Si osserva a tal fine che, a fronte di una forbice edittale che varia da tre a sette anni di reclusione, il primo giudice ha commisurato la pena in cinque anni, dunque nella fascia mediana.

Tale scelta appare censurabile poiché frutto di un uso inadeguato del potere discrezionale conferito dall’art. 132, cod. pen., alla luce dei criteri indicati nel successivo art. 133.

Basti ricordare la cornice entro la quale si è collocata la condotta di Tizio il quale, senza avervi in alcun modo dato causa, è stato aggredito con furia nel luogo dove ognuno ha diritto di sentirsi al sicuro e si è trovato nella necessità di difendersi per non soccombere fisicamente.

Questa semplice considerazione avrebbe dovuto indurre il giudice ad irrogare il minimo della pena edittale, dunque tre anni di reclusione, ed ulteriormente ridurla, previa concessione delle attenuanti generiche che appaiono ben giustificate in un contesto privo di qualunque connotato criminale ed interamente provocato dal fatto ingiusto altrui.

Note finali (non rivolte ai commissari d’esame)

Le questioni messe a fuoco e le soluzioni immaginate non sono necessariamente inattaccabili né riflettono necessariamente l’opinione di chi scrive.

Tuttavia, la difesa è l’arte non dell’ineluttabile ma del possibile e in questo senso e con questa precisazione si crede che le prospettive illustrate abbiano una loro plausibile sostenibilità.