Astensione dalle udienze del vice-procuratore onorario non sospende il decorso della prescrizione (Riccardo Radi)

La cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 39946 depositata l’11 dicembre 2025 ha stabilito che non sospende il decorso dei termini della prescrizione l’adesione del vice- procuratore onorario all’astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria, poiché il procuratore della Repubblica, pur dovendo prendere atto della circostanza, che attiene all’esercizio di funzioni giudiziarie, è comunque in tempo ad adottare le disposizioni necessarie per garantire la partecipazione del suo ufficio al dibattimento.

Merita, quindi, adesione l’indirizzo giurisprudenziale espresso da Sez. 6, n. 35797 del 23/06/2015 Rv. 264722, secondo cui “Non sospende il decorso dei termini della prescrizione l’adesione del vice procuratore onorario all’astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria, poiche’ il Procuratore della Repubblica, pur dovendo prendere atto della circostanza, che attiene all’esercizio di funzioni giudiziarie, e’ comunque tempo ad adottare le disposizioni necessarie per garantire la partecipazione del suo ufficio al dibattimento“.

Il magistrato onorario appartiene all’Ordine giudiziario, cosi’ come esplicitamente previsto dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 4, comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273, art. 1; in senso contrario non puo’ essere letto il contenuto dell’ordinanza della Corte Costituzionale n.333 del 3 / 5 1990- richiamata nella sentenza Sez. 3 n. 41692/13 di cui si parlera’ piu’ oltre- pronunciata a tutt’altri fini, cioe’ per decidere della legittimita’ costituzionale della delega delle funzioni di Pubblico Ministero ad Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

L’adesione alle astensione dalle udienze proclamate degli Organismi rappresentativi della Magistratura onoraria, non puo’, quindi, essere equiparata, quanto agli effetti sul computo della prescrizione, a quella degli avvocati, in quanto il difensore e’ un soggetto processuale cui spettano diritti e doveri diversi.

Tale affermazione non implica certamente una limitazione del diritto, per gli appartenenti alla Magistratura onoraria, di aderire ad iniziative di protesta deliberate dalle associazioni di categoria, in particolare alla astensione delle udienze; semplicemente l’astensione dalle udienze dei magistrati onorari non determina gli effetti di cui all’art. 159 c.p.p..

Una diversa conclusione determinerebbe l’interpretazione estensiva di un istituto, quale la sospensione dei termini di prescrizione, che ha certamente carattere sfavorevole per l’imputato, sicche’, anche sotto tale profilo, deve ritenersi non consentita.

Una decisione in senso contrario a quella prima citata e qui condivisa (Sez. 3, n. 41692 del 04/06/2013 Rv. 256697, secondo cui “L’adesione del vice procuratore onorario all’astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria sospende il decorso dei termini della prescrizione“) richiama la risposta data dal CSM al quesito in ordine alla sostituibilita’ dei Vice Procuratori onorari in caso di sciopero.

Il CSM, premesso che i Vice Procuratori Onorari intervengono in supplenza della magistratura ordinaria, afferma l’obbligo da parte del Procuratore della Repubblica di “adottare le necessarie disposizioni per garantire la partecipazione dell’ufficio al dibattimento penale” nei casi “in cui non sia in concreto possibile da parte del Vice Procuratore Onorario l’esercizio delle funzioni allo stesso delegate“, dichiarando peraltro che cio’ “non contrasta con il doveroso rispetto del diritto di sciopero“.

Cio’ significa, fra l’altro, che l’adesione all’astensione dalle udienze da parte del Vice Procuratore Onorario non ha mai l’effetto di paralizzare la celebrazione del processo, in quanto il Procuratore della Repubblica e’ tenuto a porvi rimedio attraverso la sostituzione del soggetto che eserciti le funzioni di Pubblico Ministero.

Anche sotto tale profilo sarebbe, quindi, arbitraria l’applicazione della norma che prevede la sospensione del corso della prescrizione.