Screenshot acquisibili come documenti “non essendo imposto dalla legge alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività” (Redazione)

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 39792 depositata il 10 dicembre 2025 è tornata ad occuparsi di acquisizione come documenti di screenshot riproducenti una pagina di un “social network”, in tema di diffamazione, ed ha sottolineato (richiamando l’ordinanza numero 5400/2025 della cassazione sezione 7 e la sentenza numero 12062/2025 della cassazione sezione 5) che è legittima l’acquisizione come documento di una pagina di un “social network” mediante la realizzazione di una fotografia istantanea dello schermo (“screenshot”) di un dispositivo elettronico sul quale la stessa è visibile» (Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, Rv. 280758), non essendovi alcuna illegittimità nella realizzazione di una fotografia dello schermo di un supporto informatico sul quale compaiano messaggi di testo, allo scopo di acquisirne la documentazione, non essendo imposto dalla legge alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste, sostanzialmente, nella realizzazione di una fotografia e che si caratterizza solamente per il suo oggetto, costituito, appunto, da uno schermo sul quale siano leggibili messaggi di testo, non essendovi alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di qualsiasi altro oggetto, con la conseguente legittimità della sua acquisizione (Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, Rv. 278635).