Altri nuovi reati all’orizzonte: “esame per accertare la verginità” e “rilascio di certificato di verginità” (Redazione)

Ieri alla Camera dei deputati è stata presentata la proposta di legge (allegata al post) per introdurre. “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto del fondamentalismo religioso”.

Tra l’altro nella proposta, si inseriscono, due nuove fattispecie penali, relative all’esame obiettivo di verginità e al rilascio del certificato di verginità.

𝗔𝗿𝘁. 𝟲𝟬𝟵-𝗯𝗶𝘀.𝟭. – 𝗘𝘀𝗮𝗺𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝘃𝗲𝗿𝗴𝗶𝗻𝗶𝘁𝗮̀

Chiunque effettua un esame obiettivo per accertare la verginità di una persona ovvero, con violenza o minaccia, costringe una persona a sottoporsi a un esame obiettivo per accertarne la verginità è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Non è punibile l’esercente una professione sanitaria che effettua l’esame obiettivo per accertare la verginità di una per- sona per ragioni sanitarie.

𝗔𝗿𝘁. 𝟲𝟬𝟵-𝗯𝗶𝘀.𝟮. 𝗥𝗶𝗹𝗮𝘀𝗰𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘃𝗲𝗿𝗴𝗶𝗻𝗶𝘁𝗮̀

Fatti salvi gli obblighi di legge, l’esercente una professione sanitaria che rilascia un certificato al fine di attestare la verginità di una persona è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

I proponenti nella relazione di accompagno alla proposta scrivono: “la presente proposta di legge mira a garantire il rispetto delle leggi e dei princìpi costituzionali della Repubblica italiana negli ambiti esposti a rischio dal fondamentalismo e separatismo religioso.

Non si può, infatti, escludere che le confessioni religiose che non abbiano stipulato un’intesa con lo Stato ai sensi del l’articolo 8, comma 3, della Costituzione, possano organizzarsi secondo regole non trasparenti, anche con il rischio di propagandare ai propri fedeli idee contrarie al l’ordine pubblico e pericolose per la pubblica sicurezza.

Allo stesso tempo, per ragioni di equità e di eguaglianza appare opportuno che le medesime norme per la chiarezza e la trasparenza dei finanziamenti imposte a tutte le confessioni riconosciute attraverso intese con lo Stato italiano, vengano pre viste anche per le confessioni che non abbiano sottoscritto tali intese, in modo par ticolare ove tali finanziamenti siano provenienti dall’estero.

Per quanto concerne gli aspetti penalistici del fenomeno, si ritiene necessario introdurre nuove fattispecie di reato che puniscano condotte spesso prodromiche ad altri e più gravi reati già previsti dall’ordinamento, al fine di estendere la tutela ai soggetti più fragili, spesso soggiogati da coloro che, facendosi forti di precetti cul turali o religiosi, calpestano i più basilari diritti umani