Ricorso per cassazione contro ordinanza di inammissibilità di appello cautelare: inammissibile se solo per l’interesse del difensore a rimuovere la preclusione alla liquidazione del suo compenso per gratuito patrocinio (redazione)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 25525/2025, 18 giugno/10 luglio 2025, ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore avverso l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello cautelare, al fine di rimuovere, nell’esclusivo interesse del difensore medesimo, la preclusione dettata dall’art. 106, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 alla liquidazione del compenso secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

In motivazione, la Corte ha osservato che, in ogni caso, detta preclusione non opera qualora l’inammissibilità dell’impugnazione sia dovuta a carenza di interesse sopravvenuta, per cause imprevedibili al momento della sua proposizione, quale, nella specie, la cessazione di efficacia della misura per effetto dell’assoluzione dell’imputato dai reati ascritti.