Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 27827/2025, 13 giugno/27 luglio 2025, ha specificato che, nei reati di danno a forma libera, allorquando siano prospettabili plurime ipotesi tra loro alternative – in punto di ricostruzione del nesso causale, tra la condotta e l’evento – non merita alcuna censura la decisione mediante la quale si affermi la sussistenza del nesso causale, tra determinate condotte e l’evento, senza precisare quale tra esse abbia assunto una efficacia preponderante, nel caso in cui identiche siano le conseguenze giuridiche dall’una o dall’altra derivanti.
Nell’analizzare la problematica della causalità, infatti, la riconducibilità di un evento ad una data condotta deve essere reputata sussistente, anche nel caso in cui le prove emerse non consentano di chiarire minuziosamente ogni frammento della concatenazione causale, così da autorizzare la possibilità di configurare sequenze alternative di produzione dell’evento; ciò a patto, naturalmente, che ognuna di tali filiere causali appartenga a un meccanismo comunque ricollegabile al soggetto attivo e sia possibile escludere recisamente l’incidenza di sequenze eziologiche indipendenti (fra tante, si vedano Sez. 1, n. 5306 del 12/09/2017, dep. 2018, Rv. 272606 – 01; Sez. 4, n. 22147 del 11/02/2016, Rv. 266858 – 01; Sez. 1, n. 25917 del 12/02/2004, Rv. 228239 – 01 Sez. 4, n. 2650 del 31/01/1995, Rv. 201422 – 01; si veda anche Sez. 1, n. 16318 del 13/03/2024, Rv. 286353 – 01, a mente della quale: «In tema di omicidio, ove la morte della vittima derivi da un concorso di cause originato da un atto intenzionale dell’agente, l’imputazione del fatto a titolo di dolo presuppone l’accertamento della persistenza della volontà omicidiaria per tutto l’iter della condotta, fino all’ultimo atto causalmente collegato al decesso della vittima»).
