Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 24725/2025, 18 febbraio/7 luglio 2025, ha ricordato che, in tema di valutazione degli esiti delle perizie e delle relazioni dei consulenti di parte, qualora sussistano, in relazione alle indagini svolte da tali esperti, tesi contrapposte in merito alla causalità materiale dell’evento, compete al giudice stabilire – previa valutazione dell’affidabilità metodologica e dell’integrità delle intenzioni degli esperti stessi e ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche – se possa pervenirsi a una metateoria in grado di guidare in maniera affidabile l’indagine o, al contrario, all’esito di un’esaustiva analisi delle singole ipotesi formulate e attraverso un argomentare logicamente congruo e saldamente ancorato ai postulati del sapere scientifico, se sia impossibile addivenire a un epilogo in termini di certezza processuale.
Nella vicenda sottostante al ricorso si erano verificati una serie di decessi all’interno di una struttura ospedaliera, in conseguenza della somministrazione ai pazienti, poi deceduti, di dosi considerevoli di eparina, somministrazione attribuita in tutti i casi ad un’azione dolosa dell’imputata.
La decisione del collegio della quinta sezione penale si è mossa nel solco della notissima sentenza Cozzini del 2010 la quale aveva puntualizzato che gli esperti devono limitarsi “a delineare lo scenario degli studi ed a fornire gli elementi di giudizio che consentano al giudice di comprendere se, ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema, possa pervenirsi ad una “metateoria” in grado di guidare affidabilmente l’indagine. Di tale complessa indagine il giudice è infine chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e fornendo razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile a tutti, dell’apprezzamento compiuto” (Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010 – dep. 13/12/2010, Cozzini e altri, Rv. 248943, §15).
