L’avvocato che ha una relazione sentimentale con la parte assistita in una causa di separazione (Redazione)

Avere una storia sentimentale con la parte che si assiste in una separazione può comportare profili sanzionabili deontologicamente?

Il quesito mi è stato posto da un collega, raggiunto da un esposto presentato dall’ex marito della sua assistita che ha scoperto che la moglie separata intrattiene con lui una relazione.

Nell’esposto si richiama l’articolo 24 del Codice Deontologico “Conflitto d’interessi” , che al comma 1 prevede che: “L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale”.

Francamente non vedo il nesso con la questione della relazione sentimentale, comunque per rispondere al quesito ho fatto una ricerca e mi sono imbattuto in questa richiesta di parere formulata dal COA di Pordenone che segnalava il caso di “un’iscritta che intrattenga una relazione sentimentale con il proprio cliente, del quale cura la procedura di separazione consensuale. Si chiede se il rapporto descritto, comprensivo della partecipazione alle udienze in presenza della moglie separanda, non mini l’indipendenza e l’onorabilità del professionista

Al quesito “La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

La richiesta di parere è inammissibile, poiché essa si riferisce ad una vicenda specifica, descritta nel dettaglio, mentre la Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense può esprimersi sono su quesiti astratti e non idonei ad interferire con la funzione giurisdizionale del Consiglio medesimo.

Nel caso di specie, ove il Consiglio circondariale ritenesse sussistere una responsabilità dell’interessato, il Consiglio nazionale potrebbe senz’altro rivestire il ruolo di giudice dell’impugnazione.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 12 dicembre 2007, n. 53

Successivamente il COA di Pordenone ha presentato di nuovo il parere modificato come da indicazioni espresse e la Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

«Anche alla luce delle precisazioni inviate da parte dell’Ordine interessato, si conferma l’inammissibilità del quesito originario, in quanto un pronunciamento sulla specifica vicenda – ossia sulla sussistenza di una responsabilità deontologica per il descritto contegno – potrebbe integrare un’astratta interferenza con l’attività giurisdizionale attribuita dalla legge al Consiglio dell’Ordine e, in sede di gravame, al C.N.F.


Quanto all’utilizzo di termini maschili o femminili nella sintesi del quesito che è premessa al parere, va evidenziato che tale formulazione è del tutto indifferente e non influisce sulla deliberazione della Commissione, atteso che la sintesi dei quesiti è redatta a mero scopo illustrativo.
La Commissione, a latere del parere, rileva che le comunicazioni pervenute dall’Ordine contengono anche una proposta di modifica della normativa deontologica atta a prevedere espressamente il caso in oggetto. Si comunica, perciò, che dell’argomento sarà interessata la commissione deontologica del Consiglio Nazionale per le eventuali conferenti modifiche al codice deontologico.
Si delibera l’invio della documentazione al Coordinatore della Commissione deontologica
».

Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 11 dicembre 2008, n. 35

Non ho trovato altre sentenze e vi chiedo lumi al riguardo.

In attesa di eventuali riferimenti non mi rimane che citare William Shakespeare che nel Mercante di Venezia scriveva: ““Ma l’amore è cieco e gli amanti non possono vedere le piacevoli follie che essi commettono.”