Pergotenda o pergola bioclimatica il D.L. “Salva casa” non esclude la condanna per abuso edilizio (Riccardo Radi)

Sul terrazzo può fare una splendida pergola bioclimatica o una pergotenda che le permette di creare uno spazio fruibile anche nei mesi invernali.

Attenzione la cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 29638/2025 ha stabilito che, in tema di reati edilizi, non rientrano nella nozione di “pergotenda”, di cui all’art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. a), decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, i manufatti leggeri, implicanti la creazione di uno spazio chiuso idoneo a determinare la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio e soggetto, come tale, a regime autorizzatorio: ne consegue che sussiste il reato di cui all’art. 44, comma 1 lett. a), del d.P.R. n. 380 del 2001 per l’installazione del manufatto avvenuta senza titolo abilitativo.

La Suprema Corte ha precisato, perché non sia soggetta ad alcun regime autorizzatorio, è necessario che l’opera:

a) sia funzionalmente destinata alla sola protezione dal sole e dagli agenti atmosferici;

b) sia strutturalmente (e conseguentemente) costituita esclusivamente da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili;

c) sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera;

d) non determini la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici;

e) abbia caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e si armonizzi alle preesistenti linee architettoniche.

In assenza anche di una sola di queste condizioni, l’opera non può essere considerata come soggetta a edilizia libera.

Venendo in particolare alla pergotenda, deve osservarsi che la stessa, secondo la definizione che ne dà la giurisprudenza amministrativa, consiste tipicamente in una struttura leggera, diretta a soddisfare esigenze che, seppure non precarie, risultano funzionali solo a una migliore vivibilità degli spazi esterni di un’unità già esistente, tipo terrazzi e/o giardini, poiché essenzialmente finalizzate ad attuare una protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.

La pergotenda, dunque, non si connota per la temporaneità della sua utilizzazione, ma piuttosto per costituire un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo. Ne consegue che per poter configurare una struttura come pergotenda, occorre che la res principale sia costituita da una tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che la struttura di supporto, per aversi realmente una pergotenda e non una costruzione edilizia necessitante di titolo abilitativo, deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario, per l’appunto, al sostegno e all’estensione della tenda; in altri termini, il sostegno della tenda deve consistere in elementi leggeri di sezione esigua, eventualmente imbullonati al suolo (purché facilmente disancorabili).

La tenda poi, per essere considerato elemento di una pergotenda (e non considerarsi una nuova costruzione), deve essere realizzata in un materiale retrattile, onde non presentare caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio.

Infatti, la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, proprio per il carattere retrattile della tenda, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie (Cons. giust. amm. Sicilia, 28/03/2024, n. 232; Cons. giust. amm. Sicilia, 23/02/2024, n. 131; Cons. giust. amm. Sicilia, 18/10/2023, n. 9063; Cons. St. Sez. II, 04/05/2022, n. 3488; Cons. St., Sez. VI, 27/04/2022, n. 3321).

Da ciò discende che la creazione di nuovi spazi chiusi o comunque di un nuovo ambiente stabile o l’incremento di superfici o di volume escludono che l’opera possa essere qualificata come “pergotenda” (Cons. St., Sez. VI, 27/04/2021, n. 3393, Sez. VI, 9 febbraio 2021, n. 1207 e Sez. VI, 5 ottobre 2018, n. 5737).

Tanto premesso, deve osservarsi che, anche alla luce del novum legislativo, l’opera per cui si procede non rientrava nel regime di edilizia libera.

Ed invero alla stregua dell’accertamento fattuale cristallizzato nella sentenza impugnata, la struttura realizzata dall’imputato, lungi dal limitarsi a consentire solo una migliore fruizione dello spazio esterno, ha determinato la creazione di un nuovo volume abitabile, con chiusura totale di due pareti, con una copertura di plastica spessa e con l’utilizzo di pilastrini di dimensioni non trascurabili, avendo ciò determinato il mutamento della destinazione d’uso del terrazzo (e ciò a prescindere dalla presenza o meno anche della cucina in muratura).

Resta solo da aggiungersi che, pur a voler concordare con il Tribunale rispetto alla sufficienza nel caso di specie di una semplice s.c.i.a., il fatto conserva comunque la sua rilevanza penale in piena coerenza con l’imputazione, essendo stata ascritta all’imputato la fattispecie di cui alla lettera a dell’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, contestata in ragione dell’accertata violazione, nella realizzazione della struttura, delle relative prescrizioni fissate dal Regolamento edilizio e dallo Studio organico di insieme del Centro storico di Varazze.