Corte Costituzionale chiamata a decidere in tema previdenza e raggiungimento del numero di anni minimo per la pensione di vecchiaia (Redazione)

La Cassazione Sezione Lavoro, con l’ordinanza interlocutoria numero 24662 depositata il 6 settembre 2025 (allegata al post), pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 509, comma 3, d.lgs. n. 297 del 1994, per violazione dell’art. 38 Cost. e del principio di ragionevolezza, nella parte in cui, nel disporre che «il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età» e non, invece, «e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010».