“Mia moglie ha partecipato a una serata a luci rosse e mi auguro faccia buon uso degli oggetti acquistati” scriverlo su Facebook può non configurare la diffamazione (Redazione)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 30385 depositata il 9 settembre 2025 deve aver tenuto a mente il detto “tra moglie e marito non mettere il dito” ed ha stabilito che chi scrive sui social che la moglie ha partecipato “a una serata a luci rosse dove ha acquistato oggetti erotici” non è automaticamente condannato per diffamazione.

Infatti, una volta escluso il riferimento a pratiche sessuali estreme e il riferimento ad una condotta isolata non si capisce perché chi legge il post dovrebbe ricavare l’idea di una donna “disinibita al di là del normale limite”.

Non solo la cassazione si è soffermata sul “limite entro il quale le condotte sessuali di una donna possono considerarsi normali, dunque tali da non suscitare riprovazione nel comune sentire, travalicato in ipotesi dalla persona offesa nella rappresentazione fattane dal ricorrente”.

Inoltre, secondo la cassazione il giudice di merito non ha tenuto “sufficientemente conto dell’esatto contesto al quale hanno fatto riferimento le espressoni utilizzate dall’imputato, di cui, invece, occorre sempre tenere conto, in quanto come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di diffamazione, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta nella critica rivolta – e cioé strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione . E non può ritenersi superato per il solo fatto dell’utilizzo di termini che, pur avendo accezione indubitalmente offensive, hanno però anche significati di mero giudizio critico negativo di cui deve tenersi conto anche alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato”.

Ciò detto detto gli Ermellini ricordano che anche il termine “puttaniere” utilizzato in un contesto familiare da una donna nei confronti del coniuge dopo aver scoperto una convivenza “more uxorio” non esorbiti di per sé dai limiti della critica consentita, avendo lo stesso una accezione, comune per la lingua italiana, di “donnaiolo, playboy o uomo alla ricerca di avventure passeggere” (Cassazione penale sezione 5 sentenza numero 37396/2016).

La cassazione ricorda anche il precedente della medesima sezione in riferimento all’attribuzione di una qualità personale attinente alle preferenze sessuali, (cassazione sezione 5 sentenza numero 50659/2016) che ha stabilito: “Non integra il reato di diffamazione il mero riferirsi ad una persona indicandola con il termine “omosessuale”, trattandosi di espressione che, a differenza di altri appellativi che veicolano il medesimo concetto con chiaro intento denigratorio, si limita ad attribuire una qualità personale attinente alle preferenze sessuali, ed è in tal senso entrata nell’uso comune.

In motivazione, la S.C. ha precisato che il termine, di per sé neutro, non può ritenersi effettivamente lesivo della reputazione nemmeno se valutato in un contesto evocativo dell’intenzione offensiva del soggetto attivo, circostanza eventualmente idonea a ricondurre la sua condotta ad una lesione dell’identità personale della persona offesa, integrante esclusivamente un illecito civile”.

Leggendo la sentenza viene in mente il proverbio citato all’inizio del post e abbiamo tralasciato l’aspetto della provocazione sottolineato dalla cassazione e non considerato dal giudice di merito che conferma ancora di più il detto …

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