Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 19655/2025, udienza del 15 maggio 2025, depositata il 26 maggio 2025, ha chiarito che la riduzione di un sesto della pena prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., ha una finalità esclusivamente deflattiva, non è un istituto di diritto sostanziale e si applica soltanto in riferimento ai reati per i quali vi è stata rinuncia all’impugnazione, restandone esclusi gli altri reati ad essi riuniti per continuazione esterna.
Provvedimento impugnato
Con la ordinanza in epigrafe il GIP, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione proposta nell’interesse di NC contro il provvedimento emesso dal medesimo giudice in data 30 maggio 2024 e con il quale era stata ridotta di un sesto – ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. a seguito della rinuncia alla impugnazione – la pena inflitta al predetto con la sentenza emessa (all’esito del rito abbreviato) dallo stesso GIP in data 14 luglio 2023 portandola da anni dodici ad anni dieci di reclusione.
Il giudice dell’esecuzione, al contempo, ha escluso di potere applicare la stessa riduzione di un sesto anche alle pene irrogate per gli altri reati, giudicati in diversi procedimenti (e riuniti in continuazione ‘esterna’, nonché ai sensi dell’art. 671 del codice di rito con quelli giudicati con la sentenza sopra indicata), poiché per essi non vi era stata rinuncia alla impugnazione come, invece, espressamente richiesto dal citato art. 442, comma 2-bis.
Ricorso per cassazione
Avverso la predetta ordinanza NC, per mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 442, comma 2-bis, del codice rito in cui sarebbe incorso il giudice dell’esecuzione nell’avere disposto la riduzione di un sesto limitatamene alla pena inflitta per i reati giudicati con la sentenza sopra indicata, rispetto alla quale l’imputato ha rinunciato all’impugnazione e non anche alla pena irrogata per gli altri reati, riuniti a quello di cui sopra sotto il vincolo della continuazione ‘esterna’ ed a norma dell’art. 671 cod. proc. pen.
In tal modo, quindi, secondo il ricorrente non si è tenuto conto della natura unitaria del reato continuato e della conseguente necessità di applicare la invocata riduzione ad esso nella sua interezza.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Invero, la disposizione dell’art. 442 cod. proc. pen. è stata modificata mediante l’introduzione del comma 2-bis, per effetto dell’art. 24, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022, in conseguenza del quale quando l’imputato o il suo difensore non propongono impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena irrogata è ulteriormente ridotta nella misura di un sesto dal giudice dell’esecuzione.
Deve precisarsi ulteriormente che, per effetto della modifica introdotta all’art. 676, comma 1, cod. proc. pen. dall’art. 39, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 150 del 2022, in queste ipotesi, la procedura da seguire da parte del giudice dell’esecuzione è quella de plano disciplinata dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., alla quale può seguire l’eventuale opposizione davanti allo stesso giudice che procede nelle forme dell’art. 127 cod. proc. pen.
Ne discende che è necessaria, ai fini della riduzione della pena in esame irrogata all’esito di giudizio abbreviato nelle ipotesi di mancata proposizione dell’impugnazione, l’instaurazione di un procedimento esecutivo che, in base ai principi generali e in assenza di previsioni in senso contrario, può essere introdotto anche dal PM riguardando l’applicazione dello schema legale del trattamento sanzionatorio.
Ciò posto, deve evidenziarsi che nel giudizio di cognizione presupposto, nel quale era intervenuta la sentenza di condanna emessa dal GIP sopra indicata, i reati oggetto del giudizio medesimo erano quelli di cui ai nn. 1 e 2 della rubrica e che, solo rispetto ad essi, l’odierno ricorrente aveva rinunciato alla impugnazione. Ne consegue che soltanto nei confronti di tali delitti associativi era applicabile la riduzione di pena prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., che, presuppone – si ripete – la mancata impugnazione della pronuncia di condanna, stabilendo: «Quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione».
Né è possibile ipotizzare soluzioni ermeneutiche alternative, dovendosi, in proposito, richiamare la Relazione illustrativa al d. lgs. n. 150 del 2022, in cui si è affermato che il beneficio in questione è riconosciuto soltanto per le ipotesi di mancata proposizione dell’impugnazione da parte dell’imputato, quale che sia lo strumento processuale prescelto dal condannato.
Tali conclusioni, del resto, discendono dalla ratio esclusivamente deflattiva dell’intervento novellatore, che collega il beneficio esecutivo di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. alla totale acquiescenza ed al connesso risparmio di tempo ed energie processuali, dai quali discende l’ulteriore trattamento premiale in relazione alla pena inflitta, che sarebbe del tutto frustrata ove si accedesse a una interpretazione diversa del criterio di delega.
Non può, in proposito, non richiamarsi l’art. 1, comma 10, lett. b), n. 2, legge 27 settembre 2021, n. 137, recante «Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», che impone al legislatore delegato di «prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell’esecuzione». Si muove, peraltro, nella stessa direzione ermeneutica, inequivocabilmente deflattiva, la previsione dell’art. 1 comma 10, lett. a), n. 1, legge n. 137 del 2021, che impone al legislatore delegato di «modificare le condizioni per l’accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un’integrazione probatoria, ai sensi dell’articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l’ammissione del giudizio abbreviato se l’integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un’economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale».
In questa prospettiva, deve escludersi la natura sostanziale dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. atteso che, per i reati uniti sotto il vincolo della continuazione c.d. ‘esterna’ e quella ex art. 671 cod. proc. pen., l’imputato non potrebbe rinunciare alla impugnazione essendo i medesimi già accertati con sentenza irrevocabile.
Ne discende conclusivamente che, nelle ipotesi di riconoscimento della continuazione c.d. ‘esterna’ e di continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra una pluralità di reati, la diminuente esecutiva di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., attesa la sua natura esclusivamente deflattiva, si applica esclusivamente per quelle fattispecie per le quali l’imputato non ha proposto impugnazione, senza che si verifichi alcun effetto estensivo in executivis.
