Il patteggiamento non è il concordato in appello ai fini dell’efficacia di giudicato nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi (Redazione)

In tema di rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare si segnala la sentenza numero 419/2024 del CNF (in allegato al post) che ha stabilito che l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ssgg. c.p.p. (c.d “patteggiamento sul reato” o “sull’imputazione”) è istituto del tutto diverso da quello del “concordato in appello” ai sensi dell’art. 599-bis c.p. (c.d. “patteggiamento sulla sentenza” o “sui motivi”), sicché a quest’ultimo non si applica l’art. 25, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. ‘riforma Cartabia’ della giustizia penale), secondo cui la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha (più) efficacia di giudicato nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 419 del 13 novembre 2024