Provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidono sulla libertà personale: motivi deducibili con il ricorso per cassazione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 19455/2025, udienza del 14 maggio 2025, deposito del 26 maggio 2025, ha ribadito che i provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidono sulla libertà personale sono ricorribili per cassazione ed ha precisato a quali condizioni è consentita l’impugnazione.

Provvedimento impugnato

Con ordinanza del 15 ottobre 2024 il magistrato di sorveglianza ha respinto l’istanza di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari esecutivi dalle 8.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì, per svolgere attività lavorativa, presentata dalla condannata AA.

Il magistrato di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto ha ritenuto che l’accoglimento della stessa fosse precluso dal regime giuridico cui la stessa è sottoposta, dall’epoca recente dei fatti di cui alla condanna, e dalla pendenza di altro procedimento. 

Ricorso per cassazione

Avverso il predetto provvedimento ha proposto reclamo, riqualificato in ricorso per cassazione dal Tribunale di sorveglianza, la condannata, per il tramite del difensore il quale, con un unico motivo, deduce che l’istanza avrebbe dovuto essere accolta perché la condannata ha bisogno di lavorare, trovandosi in situazioni di indigenza, e perché l’ordinanza non contiene alcuna indicazione circa esigenze di salvaguardia della collettività di rilevanza tali da giustificare il diniego; essa si pone, inoltre, in antitesi rispetto ad altri provvedimenti con cui il magistrato di sorveglianza ha autorizzato la stessa ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari.

Decisione della Suprema Corte

Il ricorso è inammissibile.

È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che i provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di esecuzione della detenzione domiciliare, come le autorizzazioni ad allontanarsi dal luogo di detenzione, siano, a certe condizioni, ricorribili in cassazione per violazione di legge, in diretta applicazione del disposto dell’art. 111, comma 7, Cost. 

In particolare, mentre è stato ritenuto che non siano ricorribili i provvedimenti relativi ad autorizzazioni richieste per singole ed occasionali licenze (Sez. 1, n. 15684 del 13/12/2002, dep. 2003, Rv. 224016; Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, Rv. 254166), si è stabilito, per contro, che «avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (art. 47-ter, comma secondo, Ord. pen.), è esperibile il ricorso in cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale» (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Rv. 277884; Sez. 1, n. 7503 del 17/01/2025, n.m.). 

Nel caso in esame, il provvedimento impugnato è destinato ad incidere in modo significativo sulla libertà personale della ricorrente, dal momento che la stessa chiede di essere autorizzata a svolgere in modo continuativo un’attività lavorativa, che le permetterebbe di allontanarsi dall’abitazione, in cui è detenuta agli arresti domiciliari cosiddetti esecutivi, per cinque giorni alla settimana. In astratto deve ritenersi, pertanto, ammessa la possibilità di presentare ricorso per cassazione, e correttamente il Tribunale di sorveglianza ha qualificato come “ricorso” il reclamo proposto. 

Però, in concreto il ricorso in trattazione si rivela comunque inammissibile, perché propone motivi non consentiti dalla legge.  A fronte, infatti, di una motivazione del provvedimento impugnato che evidenzia, sia pure in modo sintetico, l’esistenza di una pericolosità della condannata (derivante dall’esser stato commesso in epoca recente il reato che è in espiazione e dalla pendenza di un procedimento penale) che ha indotto a rigettare l’istanza, il ricorso deduce un argomento – la necessità per la condannata di lavorare per la situazione in indigenza in cui la stessa si troverebbe – che non è pertinente alla motivazione usata dal magistrato, e che quindi è inammissibile per difetto di specificità, ed un argomento sulla contraddittorietà della motivazione, che è precluso in un ricorso ammesso per mera violazione di legge.

La stessa censura pure contenuta in ricorso, secondo cui l’ordinanza non conterrebbe la indicazione della importanza delle esigenze di salvaguardia della collettività che avrebbero giustificato il diniego, attiene alla congruità e sufficienza della motivazione sulla valutazione di pericolosità, e non è consentita in un ricorso ex art. 111, comma 7, Cost., in cui è censurabile, al più, solo la inesistenza o la apparenza della motivazione.

In definitiva, il ricorso è inammissibile.