La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 7104/2025 ha stabilito che nel caso di proroga dei termini per la redazione della motivazione, disposta ai sensi dell’art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., il “dies a quo” per l’impugnazione del difensore dell’imputato decorre dalla scadenza del termine risultante dal provvedimento di proroga, qualora questo gli sia stato comunicato, e, in caso contrario, dalla comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza, sicché, qualora entrambi i predetti adempimenti siano omessi, il termine per l’impugnazione nei confronti del difensore non decorre.
La Suprema Corte rileva che è fondata la questione preliminare relativa alla tempestività del ricorso proposto avverso la sentenza indicata in epigrafe, depositata entro il termine prorogato ai sensi dell’art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., ma non notificata al difensore di fiducia dell’imputato.
Dall’esame degli atti trasmessi, anche dopo formale richiesta di questo ufficio, consentito dalla natura processuale dell’eccezione, non risulta che il provvedimento in data 20 maggio 2014, con il quale il Presidente della Corte di appello prorogò di trenta giorni il termine per il deposito della motivazione della sentenza emessa il 21 febbraio 2014, fu comunicato alle parti processuali, ma solo al CSM, con conseguente ricaduta sulla decorrenza dei termini per proporre impugnazione.
Anche l’orientamento che riteneva non necessaria la notifica alle parti processuali del provvedimento di proroga del termine di deposito della sentenza emesso ex art. 151, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., ma la sola comunicazione al CSM per finalità di natura amministrativa ed eventualmente disciplinare (Sez. 6, n. 29150 del 09/05/2017, Rv.270697), non ne escludeva il rilievo processuale laddove notificato alle parti, determinando lo spostamento in avanti del termine per il deposito e formalizzando il differimento del dies a quo ai fini della presentazione dell’impugnazione.
Pur non costituendo causa di nullità l’omessa comunicazione alle parti del provvedimento di proroga del termine per il deposito della motivazione concesso ai sensi dell’art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen. (Sez.2, n. 50143 del 17/10/2017, Morabito, Rv. 271527; Sez. 6, n. 31875 del 12/04/2016, Armenise e altri, Rv. 267984), è pacifico che nel caso in cui il provvedimento ex art. 154, comma 4-bis, disp. att. codice di rito non sia comunicato alle parti, il termine per impugnare la sentenza decorre dall’avviso di deposito della sentenza stessa, a norma del combinato disposto degli artt. 548, comma 2, e 585, comma 2, lett. d) cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 1514 del 21/05/2005, Rv. 233325), così come avviene in caso di deposito “tardivo” della motivazione della decisione.
In senso conforme si è affermato che nel caso di proroga dei termini per la redazione della motivazione, disposta ai sensi dell’art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., il “dies a quo” per l’impugnazione del pubblico ministero decorre dalla scadenza del termine risultante dal provvedimento di proroga, qualora questo gli sia stato comunicato, e, in caso contrario, dalla comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza (Sez. 4, n. 58249 del 17/10/2018, P.G. c/Albanese, Rv. 274966), dando continuità ad un orientamento più volte espresso (Sez. 6, n. 29150 del 09/05/2017, Briganti e altro, Rv. 270697; Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014, PG in proc. Ambrosino e altri, Rv. 258963).
Nel caso di specie, come già detto, risulta omessa la notifica dell’avviso di deposito della sentenza al difensore, risultando notificato unicamente all’imputato l’estratto contumaciale in data 9 luglio 2014, calcolando da tale data il decorso del termine per impugnare e la conseguente irrevocabilità della sentenza per il M. in data 9 ottobre 2014, come da attestazione di cancelleria, apposta il 12 gennaio 2015 in calce alla sentenza impugnata.
Ne deriva che, poiché l’art. 571, comma 3, cod. proc. pen., attribuisce al difensore dell’imputato, diversamente da quanto previsto dalle norme sulle impugnazioni delle altre parti private, una facoltà propria a proporre gravame, concorrente con quella conferita all’imputato personalmente, alla sola condizione che la relativa qualifica soggettiva sussista al momento del deposito dei provvedimento da impugnare ovvero che la nomina sia intervenuta a tale specifico fine, senza che occorra il conferimento di procura speciale da parte dell’assistito (Sez. 3, n. 15465 del 10/02/2016, R., Rv. 266781), per l’avv. G., difensore di fiducia del ricorrente al momento del deposito della sentenza e attuale difensore, munito di procura speciale rilasciata dal M., il termine per l’impugnazione non è decorso, non essendone iniziata la decorrenza.

Cari Colleghi,
le Vostre pubblicazioni sono sempre puntuali e tempestive e perciò Vi leggo con molto interesse. Qualche giorno fa avete pubblicato un commento ad una sentenza in tema di confisca allargata ( la n. 16380, parzialmente mancante di motivazione) , che, come al solito mi ha spinto ad approfondire ed ho scritto un commento . Tra l’altro, quello delle confische è un tema che mi appassiona sin da giovane….. Ve lo manderei per la pubblicazione, naturalmente se ritenete…
RingraziandoVi ancora per l’importante contributo che date al Diritto, Vi saluto con molta stima.
Leonardo Filippi
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Gentile Professore, come Le ho già detto qualche settimana fa, sarebbe per noi un piacere potere ospitare Suoi commenti.
Le chiedo soltanto la cortesia di inoltrare questo tipo di comunicazioni e il commento di cui parla e gli altri che in futuro desiderasse all’indirizzo e-mail del blog che è questo: terzultima.fermata.blog@gmail.com
Grazie di tutto.
Vincenzo Giglio
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