Arresti domiciliari e provvedimenti impositivi di limiti o divieti alla facoltà di comunicare dell’imputato o che regolano la facoltà di allontanarsi dal luogo di custodia: appellabili al TDR, non ricorribili per saltum (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, ordinanza n. 16094/2025, udienza del 16 aprile 2025, ha ricordato, in adesione a Sezioni unite penali, sentenza n. 24 del 03/12/1996 (dep. 1997, Lombardi, Rv. 206465), che «i provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 284, terzo comma, cod. proc. pen., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltà dell’indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuiscono ad inasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misura cautelare e devono pertanto essere ricompresi nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale; ne consegue che ad essi si applicano le regole sull’impugnazione dettate dall’art. 310 cod. proc. pen., che prevede, in proposito, un sindacato di secondo grado esteso anche nel merito.

Nell’affermare detto principio le Sezioni unite hanno altresì precisato che la predetta disciplina non trova tuttavia applicazione con riferimento a quei provvedimenti i quali, per il loro carattere temporaneo e meramente contingente, non sono idonei a determinare apprezzabili e durature modificazioni dello “status libertatis”)».

Il principio affermato dalle Sezioni unite è stato ritenuto applicabile anche ai provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 284, comma 2, cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 4, n. 17696 del 28/03/2024, Rv. 286514).

Si è sottolineato, in proposito, che non si tratta di una «mera modalità accessoria» degli arresti domiciliari, ma di una prescrizione che ha una propria autonomia e «che incide gravemente sulla afflittività della misura cautelare principale» (Sez. 6, n. 21296 del 12/05/2009, Rv. 243678; più di recente, nello stesso senso, Sez. 4, n. 20380 del 07/03/2017, Rv. 270026), atteso che la ragione ispiratrice della norma di cui all’art. 284, comma 2, cod. proc. pen. va colta nella necessità di consentire di regolare le forme di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari e di conformarne il concreto regime modale, attraverso limiti o divieti per l’imputato di comunicare in riferimento alla riconosciuta esistenza di peculiari esigenze cautelari, sia di natura endoprocessuale che di prevenzione sociale (Sez. 1, n. 6934 del 08/09/2020, dep. 2021, Rv. 280530).

Nella stessa direzione, si è anche affermato che l’appellabilità ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. dei provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 284, comma 2, cod. proc. pen. muove dal presupposto che gli arresti domiciliari comportano restrizioni alla possibilità di comunicare con persone diverse da quelle che coabitano con l’indagato o lo assistono solo se il giudice dispone in tal senso perché ritiene tale limitazione necessaria a fini cautelari, così introducendo, con provvedimento giurisdizionale, un limite alla libertà personale che si aggiunge al divieto di allontanarsi dall’abitazione e riguarda la libertà di comunicazione (Sez. 4, n. 17696 del 28/03/2024, cit.).

Nè è ipotizzabile un ricorso per saltum. Deve essere ribadito, infatti, il costante orientamento di legittimità secondo cui tale rimedio è esperibile, ex art. 311 cod. proc. pen., unicamente contro le ordinanze genetiche, che dispongono una misura coercitiva, nonché, ai sensi dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili (Sez. 2, n. 51702 del 17/11/2023; Sez. 6, n. 15125 del 07/02/2023, Rv. 284581; Sez. 2, n. 24349 del 24/5/2022, Rv. 283178).

In virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il ricorso immediato per cassazione non può invece essere proposto avverso le ordinanze ex art. 299 cod. proc. pen. e avverso tutti gli altri provvedimenti con i quali il giudice competente sulla cautela si pronuncia sulla misura cautelare in corso di esecuzione, in quanto suscettibili soltanto di appello cautelare (Sez. F, n. 33330 del 29/08/2024).

In conclusione, visto il disposto dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il ricorso deve essere qualificato come appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. e gli atti vanno trasmessi al giudice competente per l’ulteriore corso ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen.