Manomissione del contatore di energia elettrica: il somministrante può provare l’ammontare del danno anche attraverso elementi presuntivi (redazione)

Cassazione civile, Sez. 3^, ordinanza n. 5219/2025 del 27 febbraio 2025, ha chiarito, in tema di somministrazione di energia elettrica, che ove il contatore sia stato manomesso e siano quindi inattendibili i dati registrati dal dispositivo, è configurabile il diritto al risarcimento del danno in capo al somministrante, che ne può provare l’ammontare anche tramite elementi presuntivi.

Sono utilizzabili a tal fine calcoli statistici sull’entità dei consumi storici o anche la specificazione dei criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti (legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell’utente), come, ad esempio, il criterio metodologico della “potenza tecnicamente prelevabile”, di cui va affermato il carattere non arbitrario.