Due provvedimenti della Cassazione civile, Sez. Lavoro, precisamente le ordinanze nn. 4084 e 4092 del 17 febbraio 2025 (rispettivamente Rv. 673729-02 e Rv. 674051-01), si sono occupate della responsabilità datoriale ex art. 2087, cod. civ., conseguente all’esposizione di lavoratori a polveri d’amianto, e dei temi correlati del danno alla salute, della prova della sua esistenza e del nesso causale tra condotta del datore di lavoro e la produzione dell’evento.
Con l’ordinanza n. 4084 il collegio della Sezione Lavoro ha chiarito che, perché si configuri la responsabilità datoriale ai sensi dell’art. 2087 c.c. non occorre in capo all’imprenditore la prevedibilità dello specifico evento concretamente verificatosi o del suo decorso causale (nella specie, decesso del lavoratore per mesotelioma pleurico correlato all’esposizione a polveri di amianto), ma è sufficiente quella della potenziale idoneità della condotta a provocare un danno grave alla salute, sicché, ai fini dell’esonero da tale responsabilità, occorre dimostrare quali misure di prevenzione ed informazione, fra quelle conosciute ed in uso all’epoca, sono state concretamente adottate a protezione dello specifico rischio lavorativo.
Ha chiarito ulteriormente che il datore di lavoro, al fine della prevenzione dei danni ai lavoratori derivanti dall’esposizione alle polveri di amianto, è tenuto al rispetto anche della regola cautelare di cui all’art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956 – volta a proteggere dall’inalazione di polveri, di qualsiasi specie, di cui si deve conoscere l’esistenza e nocività, sia se produttive di effetti visibili che invisibili – e ciò in ragione del duplice rilievo che il legislatore, in più disposizioni, qualifica come polveri le fibre di amianto e richiama espressamente detto d.P.R. per la protezione dal rischio derivante dall’amianto.
Con l’ordinanza n. 4092 un diverso collegio della medesima Sezione ha a sua volta chiarito che per il danno alla salute derivante dall’esposizione del lavoratore a polveri di amianto significativamente presenti nell’ambiente di lavoro, il superamento dei valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. TLV, cioè “threshold limit value”) risulta privo di rilievo ai fini della ricostruzione sia della colpa del datore di lavoro, da individuare in base alle norme in materia di igiene del lavoro e di prevenzione dalle polveri di qualsiasi specie, sia del nesso causale, per il quale, stante la natura di malattia dose dipendente, rileva piuttosto l’intensità delle dosi che si accumulano nell’organismo in ragione della durata dell’esposizione nel corso del tempo.
