Un magistrato discute senza averne titolo di un’indagine in corso con il PM titolare: nulla di male purché si astenga da pressioni e tentativi di condizionamento (Vincenzo Giglio)

Dalla sezione “Massime disciplinari” del sito web istituzionale della Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte di cassazione:

10 luglio 2024

Non commette l’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 109/2006 il magistrato che discuta con il pubblico ministero titolare delle indagini per un grave reato commesso a danno di suoi conoscenti, astenendosi dall’esercitare qualsivoglia forma di pressione o tentativi di condizionamento, escludendosi in tal caso anche solo il pericolo di incidenza sullo svolgimento delle indagini”.

La norma citata nella massima afferma che costituisce un illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni “l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato”.

L’essenza di questo illecito è bene spiegata dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione nella sentenza n. 33329 del 21 dicembre 2018 /Rv. 652103-01), secondo la quale “In tema di illecito disciplinare del magistrato, per integrare la fattispecie di ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 109 del 2006, è sufficiente la astratta idoneità del comportamento contestato a mettere in pericolo la libertà di determinazione e la serenità di giudizio di un magistrato rispetto a comportamenti o richieste provenienti da altri magistrati in relazione all’esito degli affari da trattare”.

Giova ricordare per completezza che il difensore dell’incolpato, con uno dei motivi di ricorso, aveva censurato la dilatazione “ai limiti dell’abnormità” della nozione di “interferenza in attività giudiziaria” ricavabile dall’art. 2 cit., come interpretato dalla stessa giurisprudenza disciplinare.

Le Sezioni unite respinsero la censura, osservando che l’addebito di “ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato”, “è un illecito “a forma libera”, di pura condotta, nella specie configurabile come di pericolo astratto e quindi da esaminare sulla base di una valutazione dell’idoneità ex ante della condotta e sulla sua idoneità a mettere in pericolo il bene giuridico protetto (da individuare nella indipendenza di ciascun magistrato, consistente nell’autonoma potestà decisionale non condizionata da alcuna interferenza), a prescindere dall’accertamento ex post dell’avvenuta influenza sulla decisione giudiziaria”.

Il collegio nomofilattico ricordò inoltre che “secondo la consolidata giurisprudenza disciplinare, per “ingiustificata interferenza giudiziaria” deve intendersi ogni azione o iniziativa di intromissione o inframmettenza, diretta ad influire sull’autonomo percorso decisionale del magistrato o dei magistrati preposti alla trattazione di un processo in sede giurisdizionale, che venga compiuta sia attraverso il contatto diretto con il magistrato assegnatario del processo (o destinatario dell’interferenza) sia attraverso persone che si trovino a diretto contatto con quest’ultimo, essendo irrilevante che la stessa non riesca ad incidere sull’ordinario iter decisionale (Sez. Disc. CSM, n. 28 del 2009 e n. 37 del 2017)”.

Le Sezioni unite civili espressero dunque una linea interpretativa assai chiara riguardo all’illecito disciplinare dell’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria, definendolo a forma libera, di pura condotta, di pericolo astratto, la cui idoneità a mettere in pericolo il bene protetto (l’indipendenza del magistrato destinatario dell’interferenza) deve essere valutata ex ante ed è indifferente al risultato concretamente ottenuto.

Ora che si dispone delle coordinate necessarie, si può tornare alla massima ed ai principi interpretativi di cui sembra il frutto.

Il fatto materiale è così descritto: sono in corso indagini per un grave reato commesso in danno di talune persone alle quali un magistrato è legato da rapporti di conoscenza; costui discute del caso con il magistrato del pubblico ministero che ha la responsabilità delle indagini; non esercita alcuna pressione o tentativo di condizionamento nei suoi confronti.

La massima è assai avara di dettagli sicché è giocoforza ricorrere a presunzioni ed ipotesi.

È ignoto, anzitutto, come il magistrato abbia avuto notizia di un’indagine in corso rispetto alla quale era estraneo e non aveva alcun titolo che lo legittimasse ad averne conoscenza.

È ugualmente ignoto se sia intervenuto di sua iniziativa o a richiesta delle persone ipoteticamente offese.

È noto invece che l’interessato ha contattato il PM titolare delle indagini ed ha discusso il caso con lui.

Non si sa cosa abbia detto e cosa gli sia stato detto il che rende possibile ogni congettura: che abbia chiesto o dato informazioni sul fatto e sulle sue possibili causali, che abbia chiesto informazioni sulle indagini in corso, che abbia manifestato opinioni e convincimenti.

Comunque siano andate le cose, il suo intervento è indiscutibilmente extra-ordinem.

Per il solo fatto di essere avvenuta, la discussione sul caso giudiziario veicola un interesse estraneo alla fisiologia procedimentale e trasmette, se le cose hanno un senso, l’aspettativa di un’attenzione investigativa adeguata alla presunta gravità del caso.

Pare, in conclusione, che la condotta del magistrato “interveniente” risponda a tutti i parametri messi a fuoco dalle Sezioni unite civili.

La Procura generale presso la Cassazione non è stata tuttavia di questo parere: ha considerato di fatto l’illecito a forma non libera ma vincolata, escludendo il rilievo della condotta in sé e pretendendo che fosse caratterizzata da pressioni e tentativi di condizionamento ed ha valutato sì, ex ante, la sua idoneità lesiva del bene protetto ma solo nel senso di escluderla a prescindere, attribuendo inopinatamente un carattere “neutro” alla discussione.

Ciò che più conta, a parere di chi scrive, è come sempre l’effetto esterno della considerazione del caso: si legittima l’idea che, per il solo fatto di appartenere all’ordine giudiziario, un magistrato possa ingerirsi impunemente nella gestione di un caso al quale è estraneo e, così facendo vi possa introdurre elementi di squilibrio e quindi di alterazione della tanto sbandierata “parità delle armi”; poco importa, poi, quale parte procedimentale sia avvantaggiata da condotte simili, che sia chi si difende o chi assume di essere stato vittima di un illecito penale: la lesione si crea in entrambi i casi.

Fa ugualmente parte degli effetti esterni un’altra idea: quella di una diseguaglianza ingiustificata e irragionevole.

Cosa succederebbe se un individuo non magistrato provasse a contattare il PM titolare delle indagini per avere un franco scambio di opinioni con lui?

Tanto per cominciare: riuscirebbe anche solo a fargli pervenire la sua richiesta?

E per finire: se insperatamente ci riuscisse, come sarebbe considerata la sua condotta?

Ognuno dia la risposta che crede, qui ci si limita a dire che quell’ipotetico individuo avrebbe di fronte a sé giornate non facili.