La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 7319/2025 ha preso atto dell’esistenza di due orientamenti contrastanti in tema di decadenza dalla prova in caso di omessa citazione ad opera delle parti e conseguente onere motivazionale da parte del giudice nonché in relazione alle conseguenze della mancata citazione dei testi richiesti ed autorizzati a cura della parte che ne avesse fatto richiesta. Ed ha sottolineato la necessità di assunzione da parte delle parti di un atteggiamento proattivo nella partecipazione al processo e nella realizzazione da parte di tutti gli attori coinvolti del diritto al giusto processo.
Tale formula, infatti, va intesa non solamente come una astratta aspirazione, una stella polare che deve orientare le condotte di ciascuno, ma, dal punto di vista degli obbligati (in primo luogo il Giudice, ma solo come primus inter pares rispetto all’Avvocato ed al Pubblico Ministero), come un preciso onere per assicurare il corretto esercizio della funzione giudiziale
Entrando in media res, occorre riconoscere che si è nel tempo sviluppato un contrasto giurisprudenziale sulla decadenza dalla prova in caso di omessa citazione ad opera delle parti e conseguente onere motivazionale da parte del giudice nonché in relazione alle conseguenze della mancata citazione dei testi richiesti ed autorizzati a cura della parte che ne avesse fatto richiesta.
Si era così sviluppato un primo orientamento secondo cui andava escluso che la mancata citazione per l’udienza dei testi già ammessi potesse determinare, per ciò solo, la decadenza dalla prova, “salvo che il giudice, ritenendo la stessa superflua, non provvedesse motivatamente a revocarla” (Sez. 3 n. 45450 del 22/10/2008, Agnello, Rv. 241684). In senso analogo, Sez. 5 n. 30889 del 16/6/2005, Costanzo, Rv. 232215; Sez. 3 n. 36967 del 12/72007, Bencivenghi, Rv. 237944; Sez. 3 n. 24302 del 12/5/2010, n. 24302, L. Rv. 247878; Sez. 3, n. 13507 del 18/02/2010, Cirullo, Rv. 246604; Sez. 4 n. 21602 del 23/1/2013, Giuliano (non mass. sul punto); Sez. 5 n. 29562 del 1/4/2014, Cataldo.
Secondo tale primo orientamento, l’ordinanza di revoca dei testi non citati non motivata sulla superfluità degli stessi dà luogo a nullità a regime intermedio, da eccepirsi immediatamente dalla parte presente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 182 e 183 cod. proc. pen..
Per rispondere alla principale obbiezione conseguente a siffatta interpretazione, di rendere il processo vulnerabile rispetto a pratiche dilatorie, vuoi intenzionali, vuoi causate da negligenza defensionale, si è andato consolidando un orientamento di segno contrario secondo il quale, in tema di prova testimoniale, la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice comporta la decadenza della parte dalla prova, poiché il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti ed ha, pertanto, natura perentoria (Sez. 5 n. 17351 del 20/01/2020, Ferrara, Rv. 279387; in senso conforme, hanno affermato che in tali casi legittimamente il giudice provvede a revocare l’ammissione dei testi: Sez. 5, n. 20502 del 14/1/2019, Mangiapane, Rv. 275529; Sez. 6, n. 46470 del 20/02/2019, M. Rv. 277390Sez. 6 n. 46470 del 20/2/2019, M., Rv. 277390 e Sez. 6, n. 594 del 21/11/2017 dep. 2018, Marsilio, Rv. 271939; Sez. 4, n. 22585 del 25/1/2017, Laforet, Rv. 270170; Sez. 2, n. 51966 del 25/10/2017, Casolani; Sez. 2, n. 31964 del 22/06/2016, Plithakis; Sez. 6, n. 2324 del 07/01/2015, Zampagni ed altro, Rv. 261922, Sez. 2 del 27 febbraio 2013, n. 14439, Lombardo, Rv. 255548; Sez. 3 del 7/3/2012, n. 28136, Foti, Rv. 253652.
Tale orientamento, da ultimo cristallizzato altresì nella pronuncia Sez. 6, n. 33163 del 03/11/2020, C, Rv. 279922 – 01, risulta convincente in quanto il potere organizzativo della gestione delle udienze trova una specifica base normativa negli artt. 468, 495 e 496 cod. proc. pen., e risulta del tutto coerente, sul piano sistematico, con i principi di ragionevole durata del processo e di oralità e immediatezza nell’assunzione delle prove: principi che risulterebbero vanificati se la concreta gestione di tale assunzione venisse lasciata al sostanziale ed insindacabile arbitrio delle parti del processo. Si tratta in definitiva, di dare attuazione concreta al diritto della parte di difendersi provando, stabilito dall’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., in collegamento con il potere attribuito dal giudice dal comma 4 della medesima disposizione, di revocare le prove che risultino superflue, vuoi per ragioni attinenti al quadro probatorio delineatosi a seguito dell’istruttoria dibattimentale già espletata, vuoi alla luce dell’atteggiamento della stessa parte nei confronti della prova, indicativo di disinteresse e, conseguentemente di irrilevanza della stessa.
Così ricostruiti i due orientamenti, ed indicate le ragioni di preferenza di quello più recente, in quanto diretto alla responsabilizzazione di tutte le parti del processo, al fine della tutela dei diritti dell’imputato e, attraverso essi, della funzione giudiziale nel processo esercitata, è necessario passare all’esame delle vicende processuali, quale presupposto per poi calare i principi astratti nel caso concreto.
Data la natura (in procedendo) dell’eccezione, è consentito alla Corte di cassazione, cui è riconosciuto il ruolo di giudice «anche del fatto», accedere all’esame dei relativi atti processuali per risolvere la questione controversa (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e altri, Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304).
Dall’esame del fascicolo processuale si apprende che il procedimento è iniziato il 25 marzo del 2011 e l’ultima udienza c’è stata il 28 settembre 2020, riassumiamo brevemente sottolineando che le numerose udienze tenute ove molto spesso il difensore di fiducia era assente e più volte non aveva adempiuto alla citazione dei suoi testi.
Così ricostruito il succedersi delle udienze, si può affermare che il tribolato iter processuale in primo grado può essere preso a paradigma delle ragioni che inducono ad assecondare l’orientamento di giurisprudenza più rigoroso, o, meglio, maggiormente responsabilizzante nei confronti delle parti e della assunzione da parte delle stesse di un atteggiamento proattivo nella partecipazione al processo e nella realizzazione da parte di tutti gli attori coinvolti del diritto al giusto processo.
Tale formula, infatti, va intesa non solamente come una astratta aspirazione, una stella polare che deve orientare le condotte di ciascuno, ma, dal punto di vista degli obbligati (in primo luogo il Giudice, ma solo come primus inter pares rispetto all’Avvocato ed al Pubblico Ministero), come un preciso onere per assicurare il corretto esercizio della funzione giudiziale.
Ed allora, il diritto di ‘difendersi provando’, inserito nella vicenda concreta, non può certo dirsi violato dalla decisione del giudice che, in ossequio al proprio dovere di promuovere la prosecuzione del processo, non poteva consentire ulteriori, inutili, dilazioni (nel caso, quasi una decina, ‘spalmate’ su quasi otto anni) poiché il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti ed ha, pertanto, natura perentoria. In sostanza, il disinteresse del primo difensore di fiducia (raramente presente in udienza e non diligente nella citazione dei testimoni) è alla base della decisione di dichiarare la decadenza, da ritenersi corretta alla luce di quanto detto.
A ciò si aggiunge che, la mancata, tempestiva, contestazione del provvedimento di revoca, come pure sarebbe stato necessario, per le ragioni già sopra indicate, concorre a rendere manifestamente infondato il primo motivo di ricorso.
Infatti, trattandosi di nullità (secondo la prospettazione della difesa, naturalmente) verificatasi in udienza, alla presenza delle parti, essa avrebbe dovuto essere eccepita in tale contesto (cfr. Sez. 3, n. 29649 del 27/03/2018, Bulletti, Rv. 273590 – 01; Sez. 6, n. 42182 del 16/10/2012, Statella ed altri, Rv. 254338 – 01).
