Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 11477/2025, udienza dell’11 marzo 2025, ha richiamato e condiviso il principio, affermato dalle Sezioni unite penali, secondo il quale «anche a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni stabilita dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, art. 16, i termini per la redazione della sentenza non sono soggetti alla sospensione del periodo feriale» (Sez. U, n. 42361 del 20/7/2017, D’Arcangelo, Rv. 270586 – 01).
A conferma dell’orientamento espresso dalle sezioni semplici anche dopo l’intervenuta modifica normativa (cfr., ad es., Sez. 5, n. 18328 del 24/02/2017, Rv. 269619 – 01, nonché Sez. 4, n. 15753 del 05/03/2015, Rv. 263144 – 01), le Sezioni unite hanno affermato che «l’uso dell’argomento che vorrebbe rendere il termine per il deposito della sentenza partecipe della natura di “atto processuale di parte” propria della impugnazione, appare funzionale, più che ad un dibattito di natura interpretativa cogente per il pericolo di violazione di principi costituzionali e sovranazionali, ad una visione critica sul merito della opzione politica di ridurre il periodo feriale: critica che, pur legittima, non potrebbe che avere luogo nelle sedi a ciò preposte».
Il principio espresso dalle Sezioni unite costituisce diritto vivente (fra le tante cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 43776 del 09/10/2024, non mass. sul punto, nonché Sez. 7, n. 41087 del 23/10/2024, non mass).
