Cassazione penale, Sez. 7^, ordinanza n. 11663/2025, udienza dell’11 marzo 2025, ha ribadito che il coefficiente psichico dell’aggravante dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, secondo la previsione dell’art. 59, comma 2, cod. pen., non richiede il dolo (ovvero la piena consapevolezza ed accettazione dell’evento accessorio), essendo solo necessario che la circostanza che aggrava la condotta sia, in alternativa, (a) conosciuta, (b) ignorata per colpa, (c) ritenuta inesistente per errore determinato da colpa.
Il suddetto criterio di imputazione è operativo nei casi in cui la circostanza è di natura oggettiva e, dunque, è estensibile ai concorrenti (art. 118 cod. pen.), in capo ai quali tale minimo coefficiente soggettivo deve essere comunque sussistente e riconoscibile.
Difatti, l’art.118 cod. pen., che indica i criteri di valutazione delle circostanze in caso di “concorso di persone”, si limita prescrivere che alcune circostanze “soggettive” devono essere valutate in relazione al singolo concorrente, ma non modifica il criterio “generale” di imputazione soggettiva delle aggravanti, previsto dall’art. 59 cod. pen.
Ad uguale conclusione è pervenuta la precedente Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 18049/2022, udienza del 14 aprile 2022, la quale ha ritenuto che, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante dell’ingente quantità, di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che sia accertata, ai sensi dell’art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza dell’agente in relazione alla predetta circostanza, per la quale è sufficiente la prova che questi l’abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (in una fattispecie relativa alla importazione di 21 chilogrammi di cocaina, in cui la Corte ha ritenuto sussistente l’aggravante per il concorrente che abbia assunto il ruolo di corriere, in ragione della cospicua somma di denaro impiegata per l’acquisto e per le cautele adottate nella sua consegna).
