Richiesta di patteggiamento subordinata al beneficio della pena sospesa: poteri e limiti del giudice (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 3902/2025, udienza del 21 gennaio 2025, ha ricordato che, a fronte di una richiesta di patteggiamento subordinato al beneficio della sospensione condizionale, al giudice che ritenga di non accordarlo è consentito di rigettare la richiesta stessa ma non di accoglierla con esclusione del beneficio.

Dall’esame degli atti del fascicolo, avvenuto in ragione della natura della doglianza, e dalla lettura della stessa sentenza risulta che le parti avevano concordato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena nella misura di cinque mesi e dieci giorni di reclusione subordinata al beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il giudice, pronunciando la sentenza, pur ritenendo nella stessa motivazione che la determinazione della pena in concreto formulata dalle parti fosse corretta, nel dispositivo aveva quantificato la sanzione nella diversa misura di quattro mesi di reclusione senza subordinarla alla sospensione condizionale della pena come richiesto.

A detto ultimo riguardo, costituisce orientamento consolidato della Suprema Corte, quello secondo il quale nel procedimento speciale di cui all’art. 444, cod. proc. pen., quando il beneficio della sospensione condizionale della pena sia stato concordato tra le parti ed il giudice ritenga di non poter accogliere la relativa domanda è tenuto a rigettarla esplicitandone le ragioni (Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022).