Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 3458/2025, udienza del 17 gennaio 2025, ha approfondito il tema dell’operatività della disposizione di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in presenza dello stato di custodia in atto in relazione alla prima misura applicata, e i reati permanenti in cui la contestazione sia effettuata nella forma cd. “aperta” o a “consumazione in atto”, senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita.
al di fuori del caso in cui oggetto di contestazione di due ordinanze cautelari sia il medesimo fatto, in tutti gli altri casi di connessione rileva, quale presupposto di operatività della disposizione di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., l’anteriorità alla prima ordinanza dei fatti oggetto della successiva.
La giurisprudenza di legittimità ha anche approfondito il tema dell’operatività della disposizione di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in presenza dello stato di custodia in atto in relazione alla prima misura applicata, e i reati permanenti in cui la contestazione sia effettuata nella forma cd. “aperta” o a “consumazione in atto”, senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, un tema che si pone con particolare frequenza proprio in relazione ai reati associativi di stampo mafioso, per lo più caratterizzati da contestazioni aperte.
Si è, così, affermato il principio secondo cui in tema di contestazioni a catena, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare disposta per il reato di associazione mafiosa (nella specie contestato in forma “aperta”), il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell’indagato per il primo fatto di reato determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale deve tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi (Sez. 1, n. 20135 del 16/12/2020, dep. 2021).
Premesso che lo stato di detenzione non assume di per sé decisivo rilievo rispetto alla permanenza dell’affectio societatis e che, pertanto, lo stato di detenzione a seguito dell’applicazione di un’ordinanza cautelare non costituisce un elemento automaticamente idoneo ad integrare una presunzione assoluta di interruzione della permanenza del reato associativo di tipo mafioso, la ratio sottesa all’applicazione dell’istituto di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., può trovare attuazione, rifuggendo da precostituiti automatismi e presunzioni, attraverso l’acquisizione di elementi che consentano di ritenere l’intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza (cfr. Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020).
