Parte offesa costituita parte civile che nomina un difensore di fiducia diverso dal precedente: nomina inefficace? (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 1796/2025 ha esaminato la seguente questione: avvocato nominato difensore della persona offesa non coincidente con l’avvocato nominato in sede di costituzione di parte civile.

Secondo il ricorrente questa costituzione non sarebbe valida, in quanto la parte civile può avere un solo difensore, così che la nomina del secondo difensore, senza revoca o rinuncia del primo, deve considerarsi senza effetto, ai sensi dell’art. 24 disp. att. cod. proc. pen..

Da tale premessa si deduce l’inefficacia della nomina dell’Avvocato M.M., con la conseguenza che la procura speciale rilasciatagli per la costituzione di parte civile non sarebbe valida, in quanto la sottoscrizione è stata autenticata da un difensore privo di poteri, perché nominato in eccedenza.

Decisione

Ed invero, la diversità di funzioni e di ruolo del difensore della persona offesa dal reato rispetto al difensore della parte civile emerge nel sistema processuale penale con chiarezza sin dalla diversa- e non casuale- collocazione delle due figure in due diversi articoli del codice di procedura penale.

Il difensore della persona offesa può essere nominato per l’esercizio dei diritti e della facoltà ad essa attribuita ed esplicitate negli articoli 90 e seguenti del codice di procedura penale.

Il difensore della parte civile è nominato a seguito dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale ed assiste la parte al fine di farle conseguire gli effetti favorevoli civili di una sentenza penale.

La eventuale coincidenza nella stessa persona fisica dell’una e dell’altra qualità (persona offesa e parte civile) non fa venire meno la profonda diversità che corre fra questi due diversi soggetti processuali, dalla quale consegue la diversità e l’autonomia del mandato ricevuto dal difensore ai sensi dell’articolo 100 cpp, rispetto a quello ricevuto ai sensi dell’articolo 101 cpp.

A sostegno della tesi qui sostenuta si richiama un passaggio contenuto all’interno della motivazione della sentenza n. 19190 del 19/01/2001 della V sezione penale al cui interno si legge: “Nel procedimento penale, la persona offesa (art. 101 cpp.) dal reato, per l’esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore ai sensi dell’art. 96 cpp.; mentre la parte civile, ai sensi dell’art. 78.1, lett. c) cpp., deve indicare il nome e il cognome del difensore e gli estremi della procura. È, perciò, evidente che la stessa parte offesa, nel momento in cui si costituisce parte civile, salvo che non nomini un diverso difensore, continua ad essere assistita da quello che aveva provveduto a nominare precedentemente”.

La persona offesa – che è il soggetto che subisce l’aggressione al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice – può nominare un difensore nel corso del procedimento penale e gode di alcune facoltà, quali, per esempio, la possibilità di presentare memorie o indicare elementi di prova nel corso delle indagini preliminari, ancor prima dell’esercizio dell’azione penale.

Dalla figura della persona offesa va distinta, però, la parte civile, che è il soggetto che interviene nel processo penale, dopo l’esercizio dell’azione penale, quando acquista la qualità di parte privata, al fine di rivendicare una pretesa risarcitoria collegata alla commissione del reato.

La distinzione tra la persona offesa e la parte civile emerge ove si consideri che non sempre le due figure si identificano nella stessa persona fisica ovvero nello stesso soggetto giuridico, dovendosi rimarcare che al soggetto che subisce l’aggressione al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è riconosciuta la possibilità di fare valere le proprie ragioni in sede processuale soltanto quando sia anche il soggetto economicamente danneggiata dal reato, il che non sempre accade.

Tanto vale a rimarcare la principale differenza tra le due figure, mettendosi in evidenza che la nozione di “persona offesa” è di tipo sostanziale, nel senso che può essere individuata in base alla natura e alle circostanze del reato, mentre la nozione di “parte civile” è di tipo prettamente processuale e si rivolge al soggetto legittimato a far valere le proprie pretese economiche in seno al processo penale.

Tale distinzione, peraltro, è tenuta presente proprio dall’art. 24 disp. att. cod. proc. pen. che, nel disporre l’inefficacia del difensore nominato in eccedenza, fa autonomo richiamo agli artt. 96, 100 e 101 cod. proc. pen., i quali si riferiscono all’imputato (art. 96), alle altre parti private (art. 100) e alla persona offesa (art. 101), così dimostrando di distinguere la parte civile dalla persona offesa, in quanto disgiuntamente menzionate pur per l’applicazione della medesima norma.

Proprio la non necessaria coincidenza e la distinzione tra la figura della persona offesa e quella della parte civile porta ad affermare che l’eventuale nomina di un difensore effettuata dalla persona offesa dispieghi la propria efficacia esclusivamente al di fuori del processo, così non precludendo la nomina di un diverso difensore per la fase più squisitamente processuale, senza che sia necessaria la revoca o la rinuncia del difensore precedentemente nominato al fine della presentazione della querela.

Va ulteriormente rimarcato come il principio di immanenza richiamato dalla difesa venga fissato dall’art. 76 cod. proc. pen. in relazione alla costituzione della parte civile e viene altresì riconosciuto in relazione alla nomina del difensore dell’imputato ai sensi dell’art. 107 cod. proc. pen., ossia, in entrambi i casi in sede processuale e non anche al di fuori del processo.

Da ciò discende che il principio dell’immanenza non può intendersi riferita al difensore nominato dalla persona offesa, al di fuori del processo e ancor prima dell’esercizio dell’azione penale, al fine di proporre querela.