Una collega mi aveva segnalato di un giudice, che si era lasciato andare ad espressioni fuori dalle righe in merito alla sua attività difensiva.
L’ho sostenuta psicologicamente ed emotivamente, in quanto particolarmente scossa, ma vivamente sconsigliata di presentare esposti disciplinari in quanto la sorte sarebbe stata segnata.
L’esperienza insegna e il Procuratore Generale presso la Cassazione ha archiviato de plano con “atto di segreteria”.
05/11/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Provvedimento di liquidazione delle spese – Utilizzo di espressioni riferite all’attività del difensore – Assenza di portata denigratoria o offensiva – Esclusiva finalità di supporto all’impianto argomentativo – Grave scorrettezza – Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 109/2006 l’utilizzo in un provvedimento di liquidazione delle spese di espressioni riferite all’attività del difensore che, lette nel contesto argomentativo della motivazione, non abbiano portata denigratoria od offensiva, ma siano finalizzate a supportare l’impianto motivazionale del provvedimento, oltre che pertinenti con l’oggetto della causa.
Il Procuratore Generale presso la Cassazione riceve ogni anno quasi duemila segnalazioni disciplinari nei confronti dei magistrati.
Ne archivia oltre 95%, la maggior parte con “atto di segreteria” ritenendoli infondati.
Vietato chiedere copia delle archiviazioni : “in considerazione della riservatezza che investe la fase predisciplinare, per le ragioni espresse nell’art. 15 dell’ordine di servizio n. 1 del 2019, nonché per le argomentazioni svolte dal TAR per il Lazio, Sezione I, nella sentenza 7 maggio 2019, n. 5714, deve ritenersi che unica notizia ostensibile agli esponenti privati, anche avvocati, sia quella avente ad oggetto la pendenza della fase di valutazione dell’esposto, ovvero la sua avvenuta definizione, restando esclusa la possibilità del rilascio di copia del provvedimento di archiviazione e della comunicazione della sua avvenuta definizione con provvedimento di tale contenuto (perché questa comporterebbe, sia pure indirettamente e per converso, l’ostensione dell’eventuale esercizio dell’azione disciplinare, notizia da reputarsi riservata, salvo i casi dell’adozione da parte della Sezione disciplinare di misure cautelari e dell’inizio della fase pubblica del relativo procedimento)”. Ordine di servizio numero 44/2019 il Procuratore Generale.
Credito fotografico: la foto che accompagna questo post, che ritrae la statua del Manneken Pis di Bruxelles, è stata tratta dal sito Inside.Brussels.Be.

La foto sembra ritrarre qualcuno che dall’alto fa la pipì (=piscia) in testa a qualcun altro. Sembra.
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Dice? Tra le molte spiegazioni date nei secoli sulla statua del Manneken Pis di Bruxelles, la nostra preferita è quella che essa ricordi un bambino che spense una fiamma con la sua pipì e salvò così la città da un incendio: la pipì non sulla testa di qualcuno ma per qualcosa.
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