Giovanni Fiandaca alla Consulta? (Riccardo Radi)

L’emblema del diritto penale liberale alla Corte Costituzionale sarebbe una svolta e incrociamo le dita che il sogno si avveri.

Ieri su “Il Foglio” è apparso un editoriale dal titolo: Scegliere un giudice di valore e indicare una strada: Fiandaca per la Consulta | Il Foglio.

Un nome e una persona che è: “Al di là degli schieramenti sta emergendo il nome del giurista che potrebbe soddisfare, in quota indipendente, le caratteristiche di autorevolezza ed equilibrio necessari: la sua nomina sarebbe anche un suggerimento di metodo per la scelta degli altri”.

La necessità di arrivare al più presto alle nomine dei quattro giudici della Corte Costituzionale individuando tra i quattro, almeno uno fuori dalle logiche partitiche e che abbia le caratteristiche di autorevolezza ed equilibrio indiscussi per mettere tutti d’accordo.

Ricordiamo che il Presidente uscente Augusto Barbera, nel comunicato del 10 dicembre scorso, ha suggerito che il “Parlamento, nella scelta dei nuovi giudici, non enfatizzi più di quanto sia necessario le diverse sensibilità politiche e culturali dei candidati.

Per il buon funzionamento della Corte – che da oggi per l’attività giurisdizionale è composta da soli 11 giudici, il minimo legale – è, dunque, fortemente auspicabile che il prima possibile si arrivi a una ricomposizione del Collegio a quindici componenti”.

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Giovanni Fiandaca è il vero rappresentante del diritto penale liberale e sarebbe il nome al di là degli schieramenti che potrebbe soddisfare, in quota indipendente, le caratteristiche di autorevolezza ed equilibrio necessari.

Nel 2019 Giovanni Fiandaca pubblicò su DisCrimen lo scritto Intorno al diritto penale liberale per argomentare la sua adesione al Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo proposto a quel tempo dall’UCPI.

Della riflessione del grande studioso siciliano, come sempre frutto di un’analisi di impeccabile lucidità, mi ha assai colpito una specifica suggestione (quella con cui inizia il post) che segue all’identificazione dei tratti identitari prevalenti della dottrina presa in considerazione.

Fiandaca li elenca così: prevalenza della dimensione legislativa rispetto a quella giudiziaria (principio di legalità comprensivo del principio di tassatività della fattispecie); separazione tra religione, morale e diritto (con conseguente distinzione tra reato e peccato o immoralità) ed esclusione dell’atteggiamento interiore dell’autore dai presupposti dell’illecito penale; identificazione del reato con un fatto materiale socialmente dannoso, vale a dire lesivo di diritti o di concreti interessi altrui; subordinazione della punibilità del fatto al dolo o alla colpa; prevalente finalità preventiva della pena (anche se non mancano autori che ritengono più compatibile con una prospettiva liberale la finalità retributiva, in quanto più rispettosa della libertà morale del singolo delinquente); rapporto di proporzione tra entità della pena e gravità del reato, unitamente a una tendenza alla mitigazione e umanizzazione degli strumenti punitivi; ricorso al diritto penale in termini di stretta necessità.

Se questa è l’identità – aggiunge Fiandaca – essa implica l’esclusione dal concetto di bene giuridico in senso penalistico dei valori morali o puramente ideali e delle entità collettive ad ampio spettro, e perciò indeterminate sicché la legge penale dovrebbe limitarsi a tutelare beni concreti come la vita, l’integrità fisica o il patrimonio; non beni inafferrabili come la moralità pubblica o altri generici beni collettivi.

Questa necessità è tuttavia smentita e negata da quella che Fiandaca chiama “valenza polemogena” del diritto penale data la sua inevitabile configurazione come strumento di ostilità sociale (e di aggregazione di consenso) verso il criminale, considerato come un individuo estraneo alla comunità.

Se così è, conclude l’Autore in sintonia col pensiero di Massimo Donini, “liberale’ andrebbe a rigore definito […] un diritto penale che fa il più possibile a meno della pena detentiva, anzi che punta quanto più possibile su sanzioni extrapenali. Insomma, un diritto penale è tanto più liberale, quanto più rinnega se stesso!“.

Oggi, abbiamo un Guardasigilli che ama definirsi liberale.

Ognuno giudichi da sé se nella sua attività di responsabile delle politiche di amministrazione della giustizia stia rinnegando il diritto penale o, al contrario, se ne stia facendo avvolgere in un abbraccio strettissimo.

Ci auguriamo che, almeno per la Consulta ci sia un vero promotore del diritto penale liberale.