Al di là di ogni ragionevole dubbio: non un autonomo vizio ma un criterio generale per la valutazione della consistenza logica della motivazione delle decisioni di merito (Vincenzo Giglio)

Per Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 46692/2024, udienza del 31 ottobre 2024, il canone dell’al di là di ogni ragionevole dubbio non introduce una ulteriore tipologia di vizio, tale da consentire l’esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la tenuta dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nella motivazione della decisione impugnata.

Si suole affermare che il giudizio di legittimità non si costruisce sull’esame delle possibilità rappresentative – anche plausibili – del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito.

In altri termini, il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l’attribuzione del fatto all’imputato passa necessariamente attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica.

Non è infatti possibile compiere in sede di legittimità “nuove” attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e tanto, anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (tra le tante, Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012) e sempre che – al fondo – non risulti compromessa la tenuta complessiva del ragionamento, in chiave di avvenuto rispetto della regola di giudizio finale.

In tale contesto, il rispetto del canone decisorio a mente del quale la colpevolezza dell’imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 46 del 2006) non introduce una ulteriore ‘tipologia’ di vizio, tale da consentire l’esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la tenuta dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nella motivazione della decisione impugnata (sicché, il mancato rispetto del criterio rifluisce come ipotesi particolare di «apparenza» di motivazione, secondo quanto affermato anche da Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013).

Il dubbio, peraltro, per determinare l’ingresso di una reale ipotesi di alternativa plausibile ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare sulla base di una valutazione non parcellizzata degli indizi valorizzati nel merito (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020).

Così come la sua riconoscibilità – dunque la presa d’atto dell’esistenza del limite alla affermazione di responsabilità dell’imputato – impone un confronto con le emergenze processuali, nel senso che per convalidare sul piano logico l’affermazione di responsabilità è necessario che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili “in rerum natura”, ma la cui effettiva realizzazione risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, ove si è esplicitamente escluso che possa aver rilievo, a fini inibitori della pronunzia di sentenza di condanna, un’ipotesi alternativa del tutto congetturale, pur astrattamente plausibile).

L’affermazione implica, pertanto, la verifica – da operarsi in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso – del corretto utilizzo delle massime logiche e di esperienza indicate come tali dal giudice di merito per attribuire o negare la «valenza indicativa» ai singoli dati indizianti, ragion per cui il controllo della Suprema Corte sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l’osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate.