L’avvocato deve astenersi dall’accettare il mandato qualora il legale avversario faccia parte della propria società o associazione professionale ovvero eserciti negli stessi locali e vi collabori professionalmente in maniera non occasionale (art. 24 co. 5, CDF).
In particolare, a differenza del codice previgente (art. 37), ove tale ultimo inciso mancava, ai fini dell’obbligo di astensione è ora necessaria una collaborazione continuativa e non occasionale tra i professionisti, la quale va provata “oltre ogni ragionevole dubbio” e non può quindi essere desunta da meri elementi presuntivi come l’uso comune di linee telefoniche e/o di servizi di posta elettronica, trattandosi di risorse logistiche neutre – a differenza della PEC – compatibili con una condivisione degli spazi di uno stesso studio riferibili anche a semplici rapporti di ospitalità e/o amicizia.
Questa è la massima della decisione del Consiglio Nazionale Forense, sentenza numero 279/2024.
Nella parte motiva della decisione si legge: “Nel caso esaminato, l’avv. [RICORRENTE] è stato ritenuto responsabile dal CDD di […] solo della violazione dell’art.24 comma V (conflitto di interessi) del Codice deontologico Forense avendo assunto la difesa della spa [AAA] contro il Comune di […], che era assistito dall’avv. [BBB] con il quale l’avv. [RICORRENTE] avrebbe avuto rapporti di collaborazione tali da far sorgere conflitto di interessi sanzionato dall’art. 24 CDF.
È opportuno quindi delineare con precisione in quali casi sorge il conflitto di interessi dell’art. 24 CDF e quindi esaminare la più recente giurisprudenza in materia.
Con sentenza n. 22 del 22 marzo 2022 il Consiglio Nazionale Forense ha così statuito: L’avvocato deve astenersi dall’accettare il mandato qualora il legale avversario faccia parte della propria società o associazione professionale ovvero eserciti negli stessi locali e vi collabori professionalmente in maniera non occasionale (art. 24 co. 5 cdf).
In particolare, a differenza del codice previgente (art. 37), ove tale ultimo inciso mancava, ai fini dell’obbligo di 6 astensione è ora necessaria una collaborazione continuativa e non occasionale tra i professionisti, la quale va provata “oltre ogni ragionevole dubbio” e non può quindi essere desunta da meri elementi presuntivi come l’uso comune di linee telefoniche e/o di servizi di posta elettronica, trattandosi di risorse logistiche neutre – a differenza della PEC – compatibili con una condivisione degli spazi di uno stesso studio riferibili anche a semplici rapporti di ospitalità e/o amicizia.
Nel caso di specie, il Consiglio territoriale aveva comminato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi al professionista che aveva assistito un soggetto convenuto in giudizio da un attore difeso da un avvocato che esercitava la professione nei suoi medesimi locali.
In applicazione del principio di cui in massima, rilevato che -in base al principio accusatorio- ex actis non emergeva in modo certo che i due professionisti, oltre a condividere i locali di studio, collaborassero anche in maniera non occasionale, il CNF ha accolto il ricorso e quindi annullato la sanzione disciplinare)”
Nel caso in esame si doveva quindi accertare se tra l’avv. [BBB] e l’avv., [RICORRENTE] alla data dell’assunzione e dello svolgimento dell’incarico, esisteva o era esistita associazione professionale o società o comunque stabile e certa collaborazione continuativa con condivisione di studio e di servizi.
Il CDD di […] ha ritenuto provata la violazione dell’art. 24 CDF solo sulla base di copia di una fattura proforma emessa dall’avv. [BBB] per sue competenze, che “tra gli avvocati facenti parte dello studio legale [BBB] è compreso anche l’avv. [RICORRENTE], difensore della controparte [AAA] spa”, tale documento non proviene dall’incolpato e non ha alcuna valenza fiscale, per cui può avere solo un valore indiziario, che non ha però trovato conferma nelle prove testimoniali che sono state esperite e che anzi sono tutte di segno opposto. Sia l’avv. [OMISSIS], escusso in data 27.10.2020, che l’avv. [OMISSIS], sentito il 22.4.21 hanno dichiarato che l’avv. [RICORRENTE] aveva il suo studio in [OMISSIS].
Del resto, anche il Sindaco esponente aveva indirizzato le sue censure solo verso il suo difensore avv. [BBB] e nel corso della sua deposizione in data 27.10.2020 ha dichiarato “Non sono in grado di riferire se all’epoca dei fatti l’avv. [RICORRENTE] esercitasse la professione stabilmente presso lo studio [BBB] in [OMISSIS]”.
Pertanto, in atti non è stata raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, dell’esistenza tra i due incolpati avv.ti [BBB] e [RICORRENTE] di studio legale associato, né di società professionale, né di condivisione di studio e dei relativi servizi in forma stabile, continuativa e non occasionale”.
