Elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio: non basta a legittimare la dichiarazione di assenza se non è provato un rapporto professionale effettivo tra l’imputato e il difensore domiciliatario (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 41246/2024, udienza dell’1° ottobre 2024, ha chiarito che, ai fini di una corretta chiamata in giudizio e di una conseguente legittima dichiarazione di assenza, non può ritenersi sufficiente la decisione di un imputato, assistito da un difensore di ufficio, di eleggere domicilio presso quest’ultimo, posto che è comunque indispensabile accertare che, al di là di tale decisione, un rapporto professionale tra l’imputato e il legale domiciliatario si sia effettivamente instaurato.

In fatto

Con ordinanza del 15/11/2023, la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato proposta, nell’interesse di VDF, della sentenza in data 30/01/2020 che lo aveva condannato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 6, lett. d) n. 1, d.l. n. 172 del 2008 (conv. dalla I. n 210 del 2008).

Ricorso per cassazione

Ricorre per cassazione VDF, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi.

  • Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta legittimità della dichiarazione di assenza nel giudizio di appello. Si osserva, da un lato, che il relativo decreto di citazione non era stato notificato al ricorrente (per la ritenuta impossibilità di individuarne il domicilio da parte dell’ufficiale giudiziario, “essendoci numerosi edifici senza porticato”), né al difensore di fiducia, deceduto prima dell’instaurazione del giudizio di secondo grado, e che – d’altro lato – il decreto di citazione in appello era stato notificato al difensore di ufficio immediatamente reperibile, nominato all’udienza del 21/11/2019 ai sensi del comma 4 dell’art. 97 cod. proc. pen. dalla Corte d’appello, dopo aver appreso del decesso del difensore di fiducia. In tale contesto, la difesa evidenzia che il ricorrente non aveva avuto alcuna notizia del decesso del proprio difensore e che le precedenti notifiche presso il proprio domicilio erano andate a buon fine, come anche quella relativa all’ordine di sospensione della esecuzione della pena irrogata dalla sentenza divenuta irrevocabile. Doveva quindi ritenersi superata la presunzione di conoscenza del giudizio di secondo grado, con conseguente sussistenza della nullità assoluta della notifica effettuata al difensore di ufficio che aveva ricevuto la notifica ai sensi dell’art. 161 comma 4 cod. proc. pen., anche perché nessuna prova era emersa in ordine alla instaurazione di un effettivo rapporto tra VDF e il predetto difensore.
  • Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla vocatio in ius, non essendo equiparabile il decesso del difensore agli altri tassativi presupposti (mancato reperimento, mancata comparizione, abbandono della difesa) legittimanti la nomina di un sostituto ai sensi del comma 4 dell’art. 97 cod. proc. pen. Si evidenzia altresì che la notifica a quest’ultimo aveva precluso al ricorrente la possibilità di ricevere comunicazione dell’avvenuta nomina ai sensi dell’art. 29 disp. att. cod. proc. pen.

Decisione della Corte di cassazione

Il ricorso è fondato.

È opportuno prendere le mosse dalla nota decisione delle Sezioni unite penali, secondo cui «ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa» (cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep 2020, Ismail Darwish). A tale insegnamento si è uniformata la giurisprudenza successiva: cfr. Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022, secondo la quale «la notifica all’imputato dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione effettuata mediante la consegna al difensore d’ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale da cui sia derivata l’effettiva conoscenza del processo ovvero la volontaria sottrazione alla sua conoscenza da parte del giudicabile, comporta la nullità della dichiarazione di assenza, mentre non sono nulli l’avviso ed il decreto suddetti».

In senso conforme, cfr. Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, per la quale: «in tema di rescissione del giudicato, dall’elezione del domicilio effettuata dall’indagato – anteriormente all’introduzione del comma 4-bis dell’art. 162 cod. proc. pen. da parte dell’art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103 – presso il difensore d’ufficio nella fase delle indagini preliminari non discende una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato, dovendo il giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l’effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto ad esso».

In buona sostanza, l’elaborazione giurisprudenziale qui richiamata esclude che, ai fini di una corretta vocatio in ius e di una conseguente legittima dichiarazione di assenza, possa ritenersi sufficiente la decisione di un imputato, assistito da un difensore di ufficio, di eleggere domicilio presso quest’ultimo: essendo comunque indispensabile accertare che, al di là di tale decisione, un rapporto professionale tra l’imputato e il legale domiciliatario si sia effettivamente instaurato.

Tale orientamento deve a fortiori trovare applicazione nella fattispecie in esame, in cui non vi è prova che il ricorrente – lungi dall’aver eletto domicilio presso il difensore nominatogli dalla Corte d’appello procedente – abbia avuto notizia alcuna di tale nomina, effettuata in udienza dalla Corte territoriale subito dopo aver avuto notizia del decesso del difensore di fiducia.

Dalla consultazione degli atti processuali, emerge in particolare:

che VDF – elettivamente domiciliato in C., via … – era stato assistito, nel giudizio di primo grado definito con sentenza di condanna, dal difensore di fiducia avv. VS, il quale aveva successivamente redatto i motivi di appello;

che il decreto di citazione in appello non era stato notificato a VDF presso il domicilio eletto, avendo l’ufficiale giudiziario ritenuto insufficienti le indicazioni ricevute;

che l’avv. VS è deceduto prima dell’inizio del giudizio di appello;

che alla prima udienza del 21/11/2019 la Corte procedente, preso atto del decesso dell’avv. VS e dell’impossibilità di effettuare la notifica al domicilio eletto dal ricorrente, ha nominato quale difensore di ufficio l’avv. GA, presente in udienza, disponendo la immediata notifica a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., del decreto di citazione VDF (cfr. il verbale di udienza, che reca la firma “per notifica” dell’avv. GA).

In tale situazione, colgono nel segno i rilievi difensivi imperniati sull’assenza di elementi indicativi non solo dell’avvenuta instaurazione di un rapporto processuale tra VDF e l’avv. GA, ma anche – ed anzi prima ancora – del fatto che l’odierno ricorrente fosse stato a conoscenza del decesso dell’avv. VS e della conseguente avvenuta nomina del nuovo difensore: e ciò anche in considerazione dell’esito positivo delle precedenti notifiche al domicilio eletto dal ricorrente, e del conseguente legittimo affidamento, da parte sua, sulla positiva conclusione della procedura di notifica anche per il giudizio di secondo grado.

La fondatezza di tali conclusioni appare ulteriormente confermata da una recente decisione della Suprema Corte, secondo cui «in tema di processo in assenza, nel caso in cui la relativa dichiarazione risulti emessa nella vigenza della disciplina antecedente all’entra in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice che, nel corso del giudizio, rileva la sussistenza di fatti da cui possa inferirsi, con ragionevole certezza, che l’imputato non ha avuto effettiva conoscenza del processo è tenuto a revocare, anche ex officio, l’ordinanza dichiarativa dell’assenza» (Sez. 4, n. 48776 del 15/11/2023).

Interessa qui evidenziare, da un lato, che il principio è stato affermato con riferimento ad una fattispecie – del tutto analoga a quella in esame – relativa alla notifica al difensore d’ufficio dell’atto di citazione per il giudizio di appello; d’altro lato, in motivazione, la Suprema Corte ha precisato che non sussiste un onere del difensore di provare l’assenza di contatti con l’imputato, né di formulare istanza di revoca dell’ordinanza dichiarativa dell’assenza.

Le considerazioni fin qui svolte impongono, in accoglimento del ricorso, l’annullamento dell’ordinanza impugnata nonché la revoca della sentenza emessa in data 30/01/2020 dalla Corte di appello, alla quale gli atti devono essere tramessi per l’ulteriore corso.