Misura alternativa alla detenzione e revoca per condotte di possibile rilievo penale: autonomia di valutazione del magistrato di sorveglianza rispetto al giudice della cognizione (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 18351/2024 ha stabilito che ai fini della revoca di una misura alternativa per condotte di rilievo penale tenute dal condannato nel corso dell’esecuzione della pena, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla loro rilevanza si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto a quello svolto dal giudice della cognizione nel procedimento relativo alle medesime condotte, con l’unico limite dell’accertamento dell’insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell’istante.

Fattispecie relativa a revoca della detenzione domiciliare nei confronti di soggetto allontanatosi dalla propria abitazione, nella quale la Corte ha ritenuto irrilevante che il procedimento penale per evasione si fosse concluso con l’assoluzione per particolare tenuità del fatto.

La Suprema Corte premette che, se è vero che non ogni singola violazione delle prescrizioni della detenzione domiciliare comporta la revoca della misura, che scatta solo quando il comportamento del soggetto risulta incompatibile con il mantenimento del beneficio (tra le molte, Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Rv. 263077-01), deve rilevarsi che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza ha congruamente argomentato in ordine alla rilevanza ostativa del comportamento trasgressivo messo in atto, anche alla luce delle giustificazioni rese dal condannato.

Questi, evadendo, si è posto alla guida di un motoveicolo di grossa cilindrata, condotto a fortissima velocità, con andatura pericolosa per sé e per gli altri utenti della strada.

Condivisibilmente il Tribunale ha tratto da tale complessivo comportamento, violativo delle prescrizioni e incidente altresì sulla sicurezza pubblica, il convincimento dell’inidoneità contenitiva e rieducativa della misura alternativa, di cui ha coerentemente decretato la revoca.

Il Tribunale di sorveglianza, pur a conoscenza del giudicato penale, ha plausibilmente ritenuto la condotta trasgressiva nient’affatto lieve, in ottica penitenziaria.

La revoca risulta dunque giustificata anche a cospetto dell’art. 47-ter, comma 9, Ord. pen.

Il giudice penale di cognizione è stato di contrario avviso, per quanto di sua competenza.

Ma tale rilievo non introduce alcuna contraddizione di ordine logico-normativo.

La valutazione della magistratura di sorveglianza, in caso di condotte di rilievo penale tenute dal detenuto nel corso dell’esecuzione della pena, costituisce infatti oggetto di un apprezzamento autonomo rispetto alla possibile differente valutazione delle stesse condotte, operato -ad altri fini- dal giudice della cognizione, con l’unico limite dell’accertamento dell’insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell’istante (Sez. 1, n. 2380 del 11/10/2018, dep. 2019, Rv. 274870-01); limite qui non valicato.