La guida in stato di ebbrezza comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e per molti è una pena ben maggiore della sanzione penale.
Si segnala la recente decisione del GIP del tribunale di Roma del 4 giugno 2024 (in allegato al post) che nel dichiarare estinto il reato previsto e punito dall’articolo 186 commi 2 lettera c) e 2 sexies D. Lgs. 285/1992 ha disposto, su istanza della difesa, la riduzione a sei mesi della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (inizialmente determinata in un anno) a seguito del buon esito dei lavori di pubblica utilità.
Tale decisione si pone sul solco della giurisprudenza della Cassazione sezione 4 che con la sentenza numero 38406/2023 ha stabilito che in caso di patteggiamento con sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Il principio è stato recentemente ribadito dalla Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 31909/2023 che ha ricordato che in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
La Suprema Corte ha precisato che in caso di sostituzione, il giudice è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre – ove prevista – la confisca del veicolo e contestualmente deve ordinare la sospensione dell’efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all’esito positivo del quale potrà essere dichiarata l’estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca (Cassazione Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Rv. 271040; e Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018).
Si evidenzia che in tema di guida in stato di ebbrezza, ove la sentenza impugnata abbia sostituito la pena con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada e abbia omesso di ordinare la sospensione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la Corte di cassazione può provvedervi direttamente ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen. (Sez. 4, sentenza n. 48654 del 12/11/2019, Rv. 277903).
