La Cassazione civile sezione 3 con ordinanza numero 15719 depositata il 5 giugno 2024 ha stabilito che, in tema di responsabilità professionale, l’avvocato non risarcisce il cliente se l’assistito è condannato alla stessa pena anche con altro difensore.
Nel caso specifico l’avvocato aveva consigliato all’assistito di non partecipare al dibattimento e di non sottoporsi all’interrogatorio per una imputazione di violenza sessuale ai danni di una minore ma l’esito del giudizio di primo grado era stato una condanna a sette anni di reclusione. L’avvocato non aveva presentato una lista testi difensiva.
Il cliente aveva revocato l’avvocato e con il nuovo difensore aveva ottenuto l’annullamento in cassazione della sentenza di condanna con un nuovo giudizio dove aveva potuto presentare una lista testi e si era sottoposto all’interrogatorio e la condanna era stata leggermente inferiore ad anni 6 e mesi 6 di reclusione.
Da questi presupposti la Cassazione ha ritenuto che la negligenza del legale (mancata presentazione lista testi e l’aver consigliato di non partecipare al giudizio) non ha infatti determinato un danno mancando la prova che l’esito sarebbe stato più favorevole se la prestazione fosse stata adempiuta regolarmente.
Ricordiamo sullo stessa tema della configurabilità della colpa professionale a carico dell’avvocato penalista il precedente della sezione 3 civile numero 11351/2014 che in un caso analogo ha stabilito che deve escludersi la responsabilità professionale dell’avvocato non potendosi ritenere in re ipsa per l’accertata negligenza del difensore, non essendo invece stato dimostrato dall’assistito che dalla proposizione della diversa azione prospettata sarebbero ragionevolmente conseguiti effetti più vantaggiosi per lui: la domanda risarcitoria avanzata dal cliente del penalista deve esser respinta, non avendo egli assolto all’onere probatorio del nesso causale tra la condotta del difensore di fiducia e la condanna penale, ossia di aver perso la chance del diverso esito del giudizio penale di primo grado se fosse stata difeso dal legale di fiducia anziché dal difensore di ufficio, non avendo provato la probabile fondatezza dell’impugnativa della sentenza di condanna, poiché ad esempio estraneo ai fatti addebitati, in relazione ai quali invece il difensore di fiducia aveva proposto il patteggiamento, rifiutato dall’assistito.
