Loggia Ungheria: le motivazioni della sentenza della Corte d’appello di Brescia (Vincenzo Giglio)

È stata resa nota la motivazione della sentenza di secondo grado (Corte appello di Brescia, Sez. 1^ penale, sentenza n. 406/2024, emessa il 7 marzo 2024 e depositata il 24 maggio 2024) che ha confermato la condanna di un ex magistrato ed ex componente del Consiglio superiore della magistratura per rivelazione continuata di notizie su atti coperti dal segreto investigativo.

La sua lettura evidenzia il radicale fallimento delle tesi difensive, nessuna delle quali è stata condivisa dai giudici di secondo grado.

Nei paragrafi che seguono si darà sinteticamente conto di quelle tesi e delle risposte della Corte.

Concorso dell’extraneus nel reato ex art. 326 cod. pen.

Difesa: il reato si è perfezionato nel momento in cui l’intraneo, cioè il magistrato del pubblico ministero detentore della notizia l’ha rivelata all’imputato la cui successiva condotta è quindi un post-factum non punibile; in ogni caso, l’intraneo è stato assolto e la sua assoluzione preclude l’affermazione della responsabilità dell’imputato.

Corte d’appello: l’imputato non si è limitato a ricevere la notizia segreta ma l’ha divulgata a sua volta ad altri soggetti, realizzando così una condotta diversa ed autonoma rispetto a quella tenuta dal divulgatore primario; l’intraneo è stato assolto non per insussistenza del fatto ma per difetto dell’elemento soggettivo sicché la materialità del reato non è stata intaccata e la responsabilità dell’imputato rimane intatta.

Oggetto della rivelazione del segreto d’ufficio

Difesa: l’imputazione dovrebbe essere circoscritta alla materiale consegna dei verbali o alla loro esibizione integrale.

Corte d’appello: la fattispecie incriminatrice è riferita non ad atti ma a notizie sicché ciò che rileva è il contenuto dell’atto investigativo, quale che sia il modo in cui viene illecitamente rivelato.

Il danno provocato all’indagine dalle reiterate rivelazioni dell’imputato

Difesa: non vi è stato alcun danno, al contrario va riconosciuto all’imputato il merito di avere promosso l’attività investigativa e riportato il procedimento entro i binari della legalità.

Corte di appello: l’iscrizione della notizia di reato e di tre indagati dello stesso è avvenuta prima e a prescindere dalle iniziative dell’imputato che anzi hanno esposto a pericolo le indagini.

Il contemperamento tra le esigenze investigative e le prerogative istituzionali del CSM

Difesa: il segreto investigativo non è opponibile al CSM e, dunque, neanche, ai suoi singoli componenti.

Corte di appello: il CSM non ha un accesso incondizionato agli atti di indagine, potendo le Procure rifiutare, tardare o opporsi alle richieste di notizie inoltrate dall’organo di autogoverno della magistratura; in ogni caso, i soggetti autorizzati ad interloquire con il CSM riguardo alla trasmissione di atti sono esclusivamente i capi delle Procure presso i Tribunali e presso le Corti di appello e tale trasmissione deve avvenire esclusivamente attraverso plichi riservati trasmessi al Comitato di Presidenza del CSM; il rivelatore primario, un semplice sostituto procuratore della Repubblica, non aveva dunque alcuna legittimazione a rivelare notizie segrete e il destinatario della rivelazione, un semplice componente del CSM, non aveva alcuna legittimazione a venire a conoscenza di quelle notizie.

Assenza di alternative comportamentali

Difesa: l’imputato, venuto a conoscenza delle notizie rivelategli dall’intraneo, non aveva altra alternativa che addossarsi il pesante fardello che ne derivava e fare quanto in suo potere per rimuovere quello che riteneva un ingiustificato stallo investigativo.

Corte di appello: l’alternativa c’era ed era la segnalazione che il sostituto procuratore avrebbe potuto e dovuto fare al Procuratore generale presso la Corte d’appello del distretto in cui operava la sua Procura di appartenenza; spetta infatti a tale autorità, ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. 106/2006, il compito di vigilare sul corretto e uniforme esercizio dell’azione penale e sull’osservanza delle disposizioni inerenti all’iscrizione delle notizie di reato; è piuttosto sorprendente che il sostituto procuratore se ne sia dimenticato e lo è ancora di più che non ne abbia tenuto conto un magistrato di grande esperienza ed elevata competenza professionale quale è l’imputato.

L’imputato e la parte civile

Difesa: la condotta dell’imputato non ha arrecato alcun danno alla parte civile (cioè il magistrato componente del CSM accusato di far parte di una loggia massonica denominata Loggia Ungheria) perché non può essere considerata lesiva la divulgazione di una notizia vera quale era certamente l’esistenza dell’accusa.

Corte di appello: l’imputato si è spinto ben oltre il suo dichiarato intento di superare il preteso stallo investigativo, creando attorno al suo collega componente del CSM un’aura di sospetto che ha leso gravemente la sua reputazione.

Note di commento

Si premette un’ovvia ma non questo meno importante sottolineatura: la motivazione qui presa in considerazione pertiene ad una sentenza non definitiva che, con ogni probabilità, sarà oggetto di un ricorso per cassazione da parte della difesa dell’imputato.

Costui continua quindi a godere con pienezza della presunzione costituzionale di non colpevolezza.

D’altro canto, si è già in presenza di una doppia e conforme affermazione di responsabilità ad opera dei due giudici di merito ed è ben noto il peso che la giurisprudenza di legittimità attribuisce a tale condizione, tanto più quando, come in questo caso, i motivi della condanna siano fatti dipendere in parte rilevante da dati probatori fattuali e questi siano interpretati in modo plausibile e privo di aberrazioni logiche.

Ciò che emerge, allo stato, secondo la spiegazione che ne dà la Corte d’appello bresciana, è una storia interamente sbagliata.

Il primo personaggio di questa storia è un sostituto procuratore della Repubblica convinto, a torto o ragione, che i vertici del suo ufficio non intendano investigare, o farlo con l’urgenza necessaria, su un possibile grave depistaggio condotto con spregiudicatezza da un avvocato. Sulla base di questa convinzione, il sostituto tralascia – dichiarando di essersene dimenticato – lo strumento normativamente imposto in casi del genere, cioè l’interlocuzione con il PG presso la Corte di appello, e si rivolge ad un consigliere del CSM cui consegna un verbale contenente notizie segrete che quel consigliere non ha il diritto di conoscere.

Il secondo personaggio, il consigliere di cui si è appena detto, non fa l’unica cosa giusta che avrebbe dovuto fare, cioè strappare il verbale e ricordare al sostituto la strada maestra da seguire, e fa invece molte cose sbagliate: tiene il verbale, lo diffonde ai quattro venti, dentro e fuori il CSM e il suo Comitato di presidenza, tanto da commentarlo con un parlamentare e perfino con le sue segretarie, crea un clima di sospetto attorno al suo collega accusato di far parte della Loggia Ungheria, si abbandona insomma ad un attivismo inappropriato.

Entrambi i personaggi affermano di essersi comportati nel modo che è costato ad entrambi un procedimento penale (conclusosi, come si è visto, col proscioglimento del sostituto procuratore perché il fatto non costituisce reato e con la condanna allo stato non definitiva dell’ex consigliere del CSM) perché si stava consumando un’attività illegale (l’inerzia della Procura di cui faceva parte il primo) ed occorreva reagire e farlo in modo straordinario perché straordinaria era l’emergenza.

Non c’è ragione di dubitare della loro buona fede e quindi è doveroso convincersi che vi è corrispondenza tra ciò che hanno immaginato e ciò che hanno dichiarato.

E, tuttavia, è proprio questo che preoccupa, se le decisioni fin qui emesse dalla magistratura bresciana dovessero acquisire il crisma della definitività.

Quelle decisioni hanno affermato infatti l’inesistenza della crisi di legalità così fortemente creduta dai due protagonisti e la radicale inopportunità oltre che pericolosità per le indagini della loro reazione scomposta.

Due uomini di legge, in ultima analisi, che si sono mossi fuori della legge per carenza di giudizio e per sfiducia nelle istituzioni.

Questa è la storia, come è stata scritta finora, e non è una bella storia.