La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 19391/2024 ha stabilito che in tema di reati ambientali, non è causa di improcedibilità dell’azione penale l’omessa indicazione all’indagato, da parte dell’organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ex artt. 318-bis e ss. d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l’estinzione delle contravvenzioni.
La procedura estintiva prevista dalla Parte Sesta-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 (artt. da 318-bis a 318-octies), introdotta dalla I. n. 68 del 2015, consente di pervenire alla definizione delle contravvenzioni sanzionate dal d.lgs. n. 152 del 2006 con modalità analoghe a quelle stabilite dalle disposizioni che regolano la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (artt. 20 ss. d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758), a condizione che esse non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (art. 318-bis).
Orbene, secondo l’orientamento espresso dalla cassazione, l’omessa indicazione all’indagato, da parte dell’organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 318-bis e ss. d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l’estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell’azione penale (Sez. 3, n. 49718 del 25/09/2019, Rv. 277468; Sez. 3, n. 38787 dell’08/02/2018, non massimata).
Nelle decisioni dinanzi indicate si è condivisibilmente affermato gli artt. 318- ter e ss. d.lgs. n. 152 del 2006 non stabiliscono affatto che l’organo di vigilanza o la polizia giudiziaria debba obbligatoriamente impartire una prescrizione per consentire al contravventore l’estinzione del reato, vuoi perché non vi è alcunché da regolarizzare, vuoi perché la regolarizzazione è già avvenuta ed è congrua, con la conseguenza che l’eventuale mancato espletamento della procedura di estinzione non comporta l’improcedibilità dell’azione penale.
Non va nemmeno trascurato il dato normativo, dovendosi evidenziare che, nelle disposizioni qui al vaglio, non viene mai espressamente affermato che la procedura ex art. 318-ter e ss. d.lgs. n. 152 del 2006 configura una condizione di procedibilità dell’azione penale.
Va aggiunto, infine, che la Corte costituzionale è intervenuta in due occasioni per scrutinare la disciplina in esame e, in nessuna di esse, ha ricostruito la procedura estintiva quale causa di procedibilità dell’azione penale.
Con una prima decisione (n. 76 del 2019) è stata dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 318-septies, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che l’adempimento tardivo, ma comunque avvenuto in un tempo congruo a norma dell’art. 318-quater, comma 1, d.lgs. n. 152 n. 2006, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell’applicazione dell’art. 162-bis c.p., e determinano una riduzione della somma da versare alla metà del massimo dell’ammenda prevista per il reato in contestazione, anziché a un quarto del medesimo ammontare massimo, come invece disposto dall’art. 24, comma 3, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 nel caso di contravvenzione alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Con una seconda decisione (sent. n. 238 del 2020), è stata dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 318-octies d.lgs. n. 152 n. 2006, nella parte in cui prevede che la causa estintiva del reato, contemplata nel precedente art. 318-septies, non si applichi ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della Parte Sesta-bis, introdotta nel cod. ambiente, dall’art. 1, comma 9, della legge 22 maggio 2015, n. 68.
Orbene, come si è anticipato, si osserva che significativamente nelle decisioni appena indicate – le quali hanno compiutamente analizzato la procedura disegnata dagli artt. 318-ter ss. d.lgs. n. 152 del 2006 evidenziandone gli stringenti punti di contatto con disciplina prevista dagli artt. 20 ss. d.lgs. n. 758 del 1994 per la violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro – non risulta affatto che il previo esperimento della procedura relativa all’oblazione amministrativa ambientale si ponga quale condizione di procedibilità dell’esercizio dell’azione penale.
Tale approdo ermeneutico, del resto, è in piena sintonia con quanto affermato in relazione alla speculare disciplina antinfortunistica: anche in tal caso, si è costantemente affermato che l’omessa indicazione, da parte dell’organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell’azione penale (Sez. 3, n. 3671 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 272454; Sez. 3, n. 7678 del 13/1/2017, Rv. 269140).
